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Salvo alcuni casi, è indifferente l’entità o tipologia di abuso edilizio effettuato in aree vincolate

La difformità totale o parziale tra quanto assentito con pratiche edilizie e quanto realizzato in zone o immobili vincolati è sanzionato pesantemente.

Ciò deriva da quanto disposto dall’art. 32 comma terzo del TUE dPR 380/01, che prevede espressamente che tutti gli interventi  eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali, se effettuati su aree o edifici sottoposti a determinati vincoli.
E ciò comporta anche l’irrogazione di sanzioni penali considerevoli.

Lo stesso articolo elenca specificatamente di quali vincoli si tratta:

  • storico;
  • artistico;
  • architettonico;
  • archeologico;
  • paesistico;
  • ambientale;
  • idrogeologico;
  • immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali;

Sempre ai sensi del medesimo articolo, essendo equiparati automaticamente come variazioni essenziali di cui all’art. 32 stesso, rientrano nella sfera della punibilità prevista dall’art. 31 del Testo Unico dell’edilizia

L’unica eccezione in senso negativo riguardante gli stessi immobili vincolati o in aree vincolate, è la casistica in cui gli abusi effettuati superano i limiti delle variazioni essenziali stesse previste dal comma 1 dell’art. 32 del TUE, ovvero:

a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Inutile sottolineare che le regioni resta la facoltà di stabilire i termini delle variazioni essenziali.

Le variazioni essenziali, unitamente agli abusi effettuati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, sono qualificati come abusi edilizi rilevanti, e non “minori”.

Ne consegue che anche l’abuso di modesta entità su immobili o aree vincolate, come anche la semplice parziale difformità, comporta una sanzione penale applicabile per la variazione essenziale, di cui alla lettera c) dell’art. 44 del dPR n. 380 del 2001 (Cass. Pen. III n. 52832/2016, n. 37169/2014).

La pena prevista dal suddetto articolo è la più pesante, la stessa che viene applicata per il reato urbanistico più grave della lottizzazione abusiva del suolo a scopo edificatorio. Essa è espressamente applicata agli interventi edilizi abusivi effettuati in totale difformità o assenza del permesso o con variazione essenziale effettuati nelle zone sottoposte ai seguenti vincoli:

Art. 44 DPR 380/0 lettera c): l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

In effetti, a margine di questo articolo, si rileva un considerevole valore punitivo e deterrente in questo impianto normativo, che vuole fare leva sul vincolo.

Inutile sottolineare che quanto sopra vale solo sul profilo urbanistico edilizio, mentre la punibilità per il reato paesaggistico segue una distinta e sovrapposta disciplina.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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