Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Nella Circolare AdE n. 28/E 2022 viene riportato in evidenza il rapporto tra detrazioni fiscali e illeciti edilizi, con diversi scenari.
Torna nuovamente il tema controverso riguardante la compatibilità dei bonus edilizi “minori” qualora avvenuti su immobili abusivi o affetti da irregolarità edilizie di vario tipo, sollevato a pagine 49-50 della Circolare Agenzia dell’Entrate n. 28/E del 25 luglio 2022.
In particolare viene fatto riferimento ai bonus edilizi vigenti e diversi dal Superbonus 110, riportando un paio di ipotesi relative all’esecuzione di opere supportate da tali bonus nei casi in cui siano o meno conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi (comunali).
Li riporto integralmente, anticipando che tale costituiscono consolidata prassi di ambito tributaria fin dalla Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, emanata a seguito del primo provvedimento normativo sul bonus “ristrutturazioni” L. 449/1997:
- la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
- la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).
Ho ritenuto opportuno di produrre un apposito video esplicativo su Youtube dove esprimo diverse considerazioni sul rapporto illeciti edilizi / detrazioni fiscali, assistiti o meno dalla cessione del credito o sconto in fattura.
Infatti la questione irregolarità edilizie in presenza di bonus edilizi è stata ri-sollevata (o meglio “rammentata”), dalla recente Circolare 28/E del 2022, senza innovare i contenuti normativi già previsti dal:
La versione integrale del video:
La questione diventa interessante e controversa quando la sovrapponiamo alla “semplificazione” consentita alla CILA Superbonus (CILAS).
La speciale procedura CILAS è applicabile ad una sottocategoria di opere ammissibili al Superbonus 110 (cioè quelli non comportanti demolizione e ricostruzione di edifici), e prevede l’esonero dell’attestazione dello Stato Legittimo di conformità dell’immobile o edificio (art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01).
Cercando di rimanere sintetici, dall’intero quadro normativoaggiornato fino alla L. 91/2022 emerge chiaramente che, al netto di una parte di opere rientranti nel superbonus, tutte le restanti opere supportate dalle detrazioni fiscali e bonus minori sia connessa alla validità dei titoli abilitativi e titoli edilizi.
Chiaramente ci sono da ipotizzare gli scenari in cui quei titoli edilizi ottenuti (Permesso di Costruire) o presentati (SCIA, SCIA alternativa al PdC, CILA e CILAS) siano eventualmente annullati o dichiarati inefficaci per vari motivi.
Infatti con la dichiarazione di annullamento (Permesso di costruire) o dichiarazione di inefficacia (restanti titoli) l’opera edilizia avviata o compiuta risulterà sprovvista del relativo titolo; di conseguenza configurerà illecito edilizio di varia natura ed entità, in base alla specifica casistica.
Conclusioni e consigli
Leggo continuamente messaggi rassicuranti quando si fanno interventi coi bonus edilizi minori su immobili irregolari, con o senza cessione del credito,
Diciamo che ai colleghi Tecnici abilitati rinnovo il consiglio di effettuare adeguati e opportune verifiche di conformità, in modo tale da acquisire tutte quelle informazioni per circoscrivere il perimetro ed entità delle discordanze che connotano ogni edificio. Se proprio devo essere esplicito, personalmente mi sono astenuto da intervenire su immobili con irregolarità, senza effettuare la dovuta regolarizzazione.
D’altronde costruire un edificio non è come costruire un orologio svizzero.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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