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Nelle more dell’entrata in vigore della nuova Legge urbanistica regionale 65/2014 (15 gg dalla pubblicazione sul BURT ovvero dal 28 novembre) si pone un sistematico quesito:
a quando l’adeguamento dei Piani Regolatori ?

La risposta perviene dalla lettura delle norme transitorie, spesso e volentieri più determinanti delle norme stesse; un aneddoto di un vecchio avvocato sostiene che le leggi vanno lette alla rovescia: prima le sanzioni, poi le transitorie, poi alla sostanza.

La Legge 65/2014 inquadra tutte le casistiche possibili, spingendosi anche sugli l’eventuali Comuni sprovvisti di Piani strutturali ex LR 5/1995.
La mia esperienza professionale mi ha finora portato a contatto con enti dotati di Piani Strutturali e Reg. Urbanistici entrambi approvati, per cui essendo comunque il caso ricorrente anche per l’area Empolese-valdelsa, si fa solo riferimento alla suddetta casistica riservandosi ulteriori approfondimenti per le altre.
 
La nuova Legge urbanistica regionale 65/2014 inquadra la casistica con l’art. 228 delle norme transitorie.
Questo dispone diverse casi alternativi:
 
1) in presenza di avvio del procedimento di un nuovo Reg. Urbanistico (successivo a suo precedente):
è sufficiente integrarne il suo Quadro conoscitivo con l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato (art. 224);
 
2) in assenza di procedimento avviato di un nuovo Reg. Urbanistico, fino alla sua naturale scadenza quinquennale per le previsioni attuative, e comunque non oltre tre anni dall’approvazione della L.R. 65/2014 (28 novembre 2017), saranno consentite:
      2.1) varianti semplificate sia al Piano Strutturale che al Reg. Urb, ovvero quelle che non aggravano il dimensionamento complessivo per singole destinazioni d’uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non modificano gli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse, all’interno del territorio urbanizzato come definito ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall’esterno del territorio urbanizzato all’interno dello stesso.
      2.2) varianti “sostanziali” sia al Piano Strutturale che al Reg. Urb, ovvero quelle impegnanti suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, condizionate al parere favorevole della conferenza di copianificazione (ergo Regione, Provincia, ecc);
 
3) Dopo il termine del 28 novembre 2017, fino a quando il Comune non adotta il nuovo Piano Strutturale o non adotti il Piano Operativo (cioè il nuovo Reg. Urbanistico), saranno consentiti solo interventi edilizi di manutenzione e ristrutturazione (esattamente come una norma di salvaguardia, quale limitazione per non aver ottemperato).
In ogni caso, saranno sempre consentite le suddette varianti semplificate.
 
A prescindere da tutto ciò, in caso di inadempienze a quanto sopra, dal 28 novembre 2017 gli impegni di suolo al di fuori dei perimetri urbanizzati saranno solo consentite alle seguenti attuazioni:
a) interventi di adeguamento delle infrastrutture lineari esistenti;
b) interventi attinenti alla sicurezza e al pronto soccorso sanitario;
c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive;
d) ampliamento delle opere pubbliche di competenza comunale esistenti e nuove opere pubbliche di competenza comunale necessarie a garantire i servizi essenziali, privilegiando localizzazioni che contribuiscono a qualificare il disegno dei margini urbani;
e) varianti al piano strutturale che costituiscono adeguamento ai piani di settore regionali;

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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