Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Approvato dalla Conferenza Unificata, adesso regioni e comuni dovranno adottare con recepimento
Completato l’iter di unificazione e standardizzazione della modulistica edilizia a livello nazionale
La Conferenza Unificata del 06 luglio 2017 ha approvato in data questo modello, ancora non emanato rispetto a quelli di SCIA, CILA e quant’altro già pubblicati alcuni giorni fa.
Il processo di unificazione e semplificazione procede a completamento per la parte inerente le attività di cui alla Tabella A del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 detto anche Decreto ‘Scia 2’.
Con tale accordo della CU sono stati emanati anche i moduli unificati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate.
Adesso la questione passa alle Regioni, le quali dovranno recepire con eventuali adeguamenti la modulistica entro il 30 settembre 2017, dopo di ché lo stesso dicasi per i Comuni che avranno tempo fino al 20 ottobre 2017 per recepire, adeguare e soprattutto pubblicare sui propri siti istituzionali i modelli.
modello unificato Permesso di Costruire
Analisi e commento modello unificato PdC
Il modulo concerne la procedura ordinaria per gli interventi previsti dal TUE:
- nuove costruzioni ex art. 3 comma 1 lett E;
- ristrutturazione urbanistica ex art. 3 comma 1 lett F;
- ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10 c.1 lettera C;
- interventi soggetti a SCIA ex art. 22 c.7 per i quali è facoltà chiedere il PdC;
- Varianti in corso d’opera a PdC con variazioni essenziali;
- Varianti a PdC con modifica della sagoma nelle zone omogenee A;
- Mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica (salvo quanto espresso dalle regioni);
Il modulo concerne anche la procedura di rilascio permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del TUE di accertamento di conformità in sanatoria (pag. 2), come anche i casi di variazione essenziale e/o sostanziale a permessi già rilasciati, SCIA alternativa al PdC o Titolo unico.
Tra l’altro nella parte della relazione di asseverazione, da compilarsi a cura e firma di professionista abilitato, al punto 1.8 sono espressamente indicati gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, o in assenza si SCIA alternativa al PdC o in sua difformità, qualora essi siano doppiamente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’esecuzione che alla presentazione della richiesta.
P.S: questo tema è trattato anche nel Corso online sul Decreto ‘Scia 2’.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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