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  • Carlo Pagliai
  • SCIA

Esistono due versioni molto diverse di Segnalazione Certificata Inizio Attività

Avendo ricevuto molte domande sul tema preferisco rispondere con un articolo

Nell’ordinamento nazionale DPR 380/01 esistono due distinti regimi di Segnalazione Certificata Inizio Attività, soprattutto dopo l’entrata in vigore del celebre Decreto ‘Scia 2’ D.Lgs. 222/2016.

Si, lo so, sto frantumando i coglioni con questo argomento ridondante: credo di farlo nel tuo esclusivo interesse, in quanto auspico che questo contenuto sia altamente formativo per la tua professione.

Siccome spesso sento obbiettare i colleghi che esiste una sola procedura di SCIA che consente di iniziare i lavori solo dopo trenta giorni dalla presentazione.

Astenendomi da opinioni, vado dritto al sodo e cerco di essere sintetico.

Abbiamo due tipi di SCIA:

Prima di proseguire, rammento la versione video dell’argomento:

La SCIA Alternativa al Permesso è una variante procedurale di quella ordinaria

La prima SCIA “normale”, quella che sicuramente viene più utilizzata perchè indispensabile per gli interventi di edilizia minore, ha un regime e procedimento amministrativo fermamente indicato appunto nell’art. 19 L. 241/90.

Il comma 2 dell’art. 19 L. 241/90 dispone che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all’articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

Dalla data di presentazione, decorrono i primi trenta giorni per svolgere gli accertamenti della carenza o meno dei requisiti e presupposti per la sua efficacia; decorso tale periodo, la SCIA si consolida tramite l’istituto del silenzio-assenso.

La “Super-SCIA” cioè la SCIA alternativa al Permesso di Costruire ha sostituito e mandato in pensione l’omologa DIA alternativa o Super DIA, ove operativa nelle regioni.

Essa è normata dall’art. 23 del TUE e consente compiere alcuni interventi edilizi rilevanti al posto del Permesso di Costruire.

Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili senza condizioni sono:

  • (art. 23 c.1 lettera A): Ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10 c.1 lett. C del TUE;

Interventi ammessi a SCIA alternativa fattibili in presenza di condizioni sono:

  • (art. 23 c.1 lettera B): Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, in presenza di apposita disciplina attuativa comunque denominata, compreso accordi negoziali con valore di piano attuativo, contenenti precise  disposizioni  plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,  la  cui  sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in  sede  di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli  vigenti;
  • (art. 23 c.1 lettera C): interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 

Sempre l’art. 23 del TUE, al comma 1, in relazione alla SCIA alternativa al PdC, consente alle regioni di individuare con propria legislazione gli altri interventi soggetti a questa procedura, diversi da quelle tre ipotesi disciplinate, da assoggettare al contributo di costruzione e definendo criteri / parametri per la relativa determinazione.

Rispetto alla SCIA normale, nella SCIA Alternativa al Permesso i lavori possono essere iniziati solo se siano decorsi trenta giorni dal deposito allo sportello unico (art. 23 comma 1 “doppione” del TUE).

Ovviamente nei casi in cui la disciplina richieda l’acquisizione preventiva di atti, nulla osta, pareri comunque denominati, il discorso diventa più complesso e tali presupposti devono essere acquisti quali condizioni necessarie per completare la piena efficacia della SCIA alternativa al Permesso.

Lo stesso dicasi per la SCIA “normale”.

P.S: approfitto per segnalarti che il tema è trattato anche nel Corso online sul Decreto ‘Scia 2’.

Corso online ‘SCIA 2’: dove vuoi, quando vuoi. 

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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