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Il Decreto ‘Scia 2’ sostituisce anche la procedura di denuncia dei lavori strutturali

La Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 forma parte integrante di esso, e interviene puntualmente sugli aspetti procedurali sismici e strutturali

Il Decreto ‘Scia 2‘ solo in apparenza ha cambiato le procedure e pratiche di ambito edilizio; in verità si è spinta ben oltre inglobando l’ambito urbanistico, arrivando a toccare aspetti settoriali come Sismica/Strutturale, Paesaggistica e similari.

Nella riga 79 della parte II relativa al suddetto allegato (consultalo qui) puoi leggere tu stesso che, per gli interventi edilizi in zone classificate come località a bassa sismicità ex rt. 93 DPR 380/01, dal 30 giugno sarà necessario applicare il nuovo regime amministrativo della SCIA.

Sempre secondo la tabella allegata il deposito della SCIA “strutturale”, se così posso definirla, dovrà essere presentata allo Sportello Unico del Comune (vedi colonna della Concentrazione Regimi Amministrativi).

Finora si trattava di una procedura più simile ad un regime comunicativo piuttosto che di silenzio assenso.

Per chi ancora stenta a credere a questa sostanziale novità, si precisa che riguarda proprio la procedura amministrativa di denuncia delle opere strutturali presso il c.d. “Genio Civile”, o meglio gli Uffici Tecnici Regionali competenti, prevista finora dal T.U.E. ex art. 93.

Si tratta(va) della procedura di denuncia e deposito dei progetti strutturali relativi a costruzioni in zone sismiche individuate dall’art. 83 del TUE stesso.

Per esse è prescritto che chiunque intenda procedere ad eseguire costruzioni (più corretto dire opere di natura e rilevanza strutturale, ndr), è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione.

In Toscana, ad esempio, finora c’era la procedura di semplice deposito (art. 169) che permetteva di assolvere alla funzione di denuncia prevista dall’art. 93 TUE.

La procedura nazionale di denuncia dei lavori strutturali in zone sismiche vale a prescindere dal grado di sismicità e si applica in via residuale qualora non si rientri nel più severo regime di Autorizzazione per l’inizio dei lavori in zona sismica.

In quest’ultimo caso si ricade quando l’intervento è da effettuare nelle zone sismiche (tutte) ad eccezione di quelle di bassa sismicità individuate dai rispettivi decreti.

In sintesi per le opere di rilevanza strutturale dovranno essere i seguenti regimi procedurali:

  • Autorizzazione Inizio Lavori opere strutturali = zone sismiche  – bassa sismicità;
  • SCIA (ex Denuncia/Deposito) per costruzioni = zone bassa sismicità;

Quale procedura utilizzare per progetti di opere strutturali ?

Il Decreto ‘Scia 2’ completa e integra quanto previsto dal Decreto ‘Scia 1’ (D.lgs. 30 giugno 2016 n. 126), ne completa l’essenza e individua i regimi amministrativi.

O meglio, si deve parlare correttamente di “concentrazione di regimi amministrativi“. 

In sostanza il Legislatore nazionale ha voluto semplificare e ristrutturare pesantemente tutte le procedure affini all’Edilizia e urbanistica, quindi anche la Sismica non poteva uscirne indenne.

Se l’intervento edilizio complessivo ricomprende anche opere strutturali, la stessa procedura abilitante le opere strutturali diventa ufficialmente un endoprocedimento inglobato alla stessa pratica edilizia “comunale”, non potrà avere in alcun modo un regime e percorso autonomo.

Quindi, niente più consegne diretti ai “Geni Civili” d’Italia, ma solo tramite Comune.

Dovendo concludere qui l’articolo, posso anticipare che gli interventi edilizi in zone classificate sismiche potranno essere legittimati con una pratica edilizia contenente rispettivamente l’ulteriore “SCIA Sismica” o Autorizzazione inizio lavori.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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