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Standardizzando questa formalità è stata introdotta anche la sanzione penale per falsità

Poche settimane fa la Conferenza Unificata ha emanato i moduli unificati per le pratiche edilizie, tra cui la fine lavori.

La comunicazione di fine lavori è un atto formale con cui si comunica l’ufficiale chiusura dell’attività edilizia e del cantiere, relativo ad una pratica edilizia come DIA/SCIA, Permesso di Costruire, CILA e varie.

Salvo qualche disposto da rari regolamenti edilizi comunali, generalmente era un adempimento che avveniva inviando una semplice cartolina, oppure scrivendo una semplice lettera pro forma che ogni studio tecnico preparava in carta libera, senza alcuno schema o modulo unificato.

Le leggi regionali su cui ho avuto modo di lavorare finora non prevedevano niente di specifico, limitandosi a citare e definire la fine lavori come momento conclusivo del processo edilizio sul piano amministrativo ed esecutivo, senza approfondire ulteriormente.

In genere il momento, e atto formale della fine lavori, nelle norme regionali veniva affiancato o sovrapposto con quello dell’Agibilità.

Il termine della fine lavori ha anche effettiva rilevanza sulla scadenza dei termini per presentare l’aggiornamento catastale con procedura Docfa, da farsi appunto entro trenta giorni dall’ultimazione lavori.

L’adempimento di Fine lavori in senso edilizio-urbanistico, proprio perchè non oggetto di normazione, possiamo dire che era un atto dovuto, semplice e senza particolari conseguenze (apparentemente, direi).

Pur essendo una comunicazione “semplice”, da esso iniziano a decorrere quanto meno formalmente tutte le conseguenze ad esso collegate, come responsabilità dei soggetti intervenuti nel processo edilizio.

E’ anche il momento da cui la committenza si assume l’esclusiva responsabilità per difformità e abusi edilizi compiuti a seguito della formale (e/o effettiva) conclusione dei lavori.

Ecco perchè consiglio di allegare sempre una documentazione fotografica datata e firmata dalla committenza e direzione lavori, proprio per identificare lo stato dei luoghi in maniera certa e inconfutabile.

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La “nuova” dichiarazione di fine lavori prevede sanzioni penali 

Il modello unificato della nuova Fine Lavori, che puoi consultare a pagina 71-72 della nuova modulistica rilasciata dalla Conferenza, pone a carico del titolare questo adempimento.

Per titolare si intende il possessore o avente titolo sull’immobile, nonchè il soggetto titolare della relativa pratica edilizia.

Gli estremi della pratica edilizia, che sia titolo abilitativo o comunicazione, devono essere indicati nell’apposito riquadro. Ovviamente si consiglia di riportare gli estremi dell’ultima variante per i titoli abilitativi, mentre per le comunicazioni si ritiene opportuno riferirsi all’ultima in quanto attualmente gli interventi edilizi soggetti a comunicazione non ammettono varianti finali o in corso d’opera.

La nuova forma standarizzata di Fine lavori pone a carico del titolare una nuova ulteriore responsabilità di natura penale quando la circostanza di fine lavori non corrisponda a verità (vedi riquadro del modulo unificato).

La natura di sanzione penale non è quello della SCIA, ovvero richiamato dalla L. 241/90, bensì quella a cui ormai siamo assuefatti e che vediamo comparire in ogni autocertificazione di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la quale comporta anche l’eventuale decadenza dai benefici ottenuti e percepiti dalle stesse dichiarazioni.

Diciamo che la nuova dichiarazione di fine lavori deve corrispondere pienamente alla conclusione del cantiere, senza lasciare aperti lavorazioni in corso, onde evitare possibili sanzionamenti. 

Sicuramente viene da domandarsi se le “minuterie” che rimangono comunque tralasciate e rinviate anche in fase successiva possano essere oggetto di contestazione.

Quindi, anche la fine dei lavori è ufficialmente “burokratizzata”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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