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In tutte le pratiche edilizie è necessario indicare l’inizio dei lavori ai fini di amministrativi e urbanistici

Nei titoli abilitativi “superiori” come Permessi e Scia è un termine importante da rispettare.

La dichiarazione di inizio dei lavori è citata molto spesso nel Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01, soprattutto nella versione riformata dal Decreto ‘Scia 2’ che entrerà in vigore alla fine di giugno 2017.

Si tratta di un termine essenziale per dare inizio e avvio all’efficacia di ogni titolo abilitativo e comunicazione in edilizia.

Si, hai letto bene: per qualsiasi tipo di pratica edilizia, da quella più soft come CILA fino al Permesso di costruire.

Comunicare l’inizio dei lavori è un adempimento obbligatorio posto a carico del titolare della pratica

Lo scopo è quello di informare la Pubblica Amministrazione che l’attività edilizia ha avuto inizio affinché la stessa PA possa effettuare i dovuti controlli per la quale è deputata a vigilare sotto il profilo edilizio e urbanistico.

L’avvio dell’attività edilizia può quindi prendere il suo corso ed evolversi secondo il suo naturale processo edilizio, che si concluderà con l’effettiva ultimazione delle opere, da comunicarsi anch’essa formalmente alla PA competente.

Ovviamente, ciò vale per la parte meramente edilizia e urbanistica, restano fatte salve le disposizioni a norme settoriali come Antisismica, Prevenzione Incendi, Sicurezza cantieri e similari.

Sulla fine dei lavori il discorso è un pò diverso, ti suggerisco questo video su YouTube:

Il termine di inizio dei lavori assume natura formale e sostanziale

Natura Formale: in quanto deve avvenire nelle forme e modalità tipiche previste dal Testo Unico dell’edilizia, eventualmente integrate dalle disposizioni regionali, per i seguenti titoli:

  • Permessi di costruire: esso ha specifica validità temporale di tre anni, e in esso sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio, decorso il quale decade la sua efficacia (art. 15 TUE);
  • SCIA alternativa al Permesso: il termine di inizio lavori ha efficacia differita di trenta giorni dalla presentazione (art. 23 TUE);
  • SCIA e SCIA Unica: il termine di inizio lavori solitamente coincide con la presentazione della stessa pratica;
  • SCIA Condizionata: il termine di inizio lavori non acquista efficacia in quanto è condizionata al perfezionamento degli atti di assenso comunque denominati (es. Autorizzazione Paesaggistica); l’avvio dell’attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni;
  • CILA: in questo caso il termine coincide con la presentazione stessa, tuttavia restano ferme le stesse condizioni sospensive di efficacia differita e condizionata all’ottenimento dei necessari atti di assenso comunque denominati e prescritti dalle eventuali norme di settore;

L’inizio dei lavori non è solo una cartolina da spedire alla PA

Natura sostanziale: l’avvio dei lavori, del cantiere e quindi del processo edilizio, porterà al compimento e ultimazione dell’opera progettata. Certo è che le opere devono avere un effettivo avvio in termini di consistenza e sostanza.

Non si tratta solo quindi di inviare una comunicazione alla PA, rispettando un adempimento formale, ma di concretizzarlo.

Il Testo Unico non specifica niente sugli aspetti sostanziali di effettivo inizio lavori; in genere i regolamenti edilizi comunali tendono a disciplinare (in quanto di competenza) il termine di inizio lavori individuando una serie di opere di minima entità qualificanti e coincidenti con l’effettivo inizio del cantiere (TAR Marche I n. 225/2017).

Il TUE esclude il novero delle opere denotanti un serio indizio della volontà edificatoria e del mero impianto del cantiere: nella giurisprudenza la sola esecuzione di scavi, opere di sistemazione del terreno e le singole opere di fondazione non sono considerate sufficienti, mentre è ritenuto idoneo e sufficiente comprendere l’esecuzione in tutto o in parte delle fondazioni e l’inizio delle opere in elevazione come qualificanti l’inizio dei lavori.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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