Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
Si tratta di una definizione importante per individuare una certa categoria di interventi e abusi edilizi
Con l’uniformazione attuata dal Regolamento Edilizio Tipo esiste una precisa definizione di Sagoma edilizia, termine ricorrente nelle norme
Spesso nelle normative viene citato spesso il termine di Sagoma edilizia per individuare le categorie di intervento e le relative pratiche edilizie occorrenti, soprattutto quando incidono sulle modifiche della sagoma stessa.
Infatti intervenire sulla sagoma, e in particolare modificandone la sua configurazione, significa praticamente cambiare la sua volumetria.
In caso di trasformazioni edilizie effettuate operando modifiche alla sagoma, spesso (ma non sempre) si entra nel campo delle pratiche edilizie soggette a Permesso di Costruire.
Di converso, effettuare abusi edilizi comportanti modifiche di prospetto, può significare l’applicazione delle più severe sanzioni e azioni repressive in campo edilizio.
La sagoma edilizia è un elemento di natura planivolumetrica.
Il Regolamento Edilizio Tipo, pubblicato in GU Serie Generale n. 268 il 16-11-2016, riporta l’esatta definizione di Sagoma Edilizia alla rubrica n. 18 dell’Allegato A:
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
Se hai letto bene, si fa particolare rifermento alla costruzione fuori terra.
In sostanza la Sagoma edilizia non comprende la porzione di manufatto edilizio entro terra
Nel Regolamento Edilizio Tipo non esiste una definizione univoca che comprende in via globale la sagoma edilizia entro e fuori terra assieme; in tal caso nel linguaggio tecnico comune (e nel Regolamento 64/R/2013 di Toscana) si parla piuttosto di Involucro edilizio.
Il termine involucro edilizio invece è un termine più utilizzato soprattutto nel settore del risparmio energetico e della L. 10/1991.
A livello nazionale, fatto salvo integrazioni dei futuri recepimenti regionali, non potendo parlare di involucro si deve fare riferimento alla definizione di volume lordo.
Il volume lordo è definito alla successiva rubrica 19, ovvero:
Volume totale o volumetria complessiva: Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
dove la superficie totale è: la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio (rubrica n. 12 Reg. Tipo);
e l’altezza lorda è: la differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura (rubrica n. 26 Reg. Tipo);
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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