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SCIA nei centri storici

Gli ambiti urbani di centro storico hanno un diverso trattamento rispetto alle altre zone quando si tratta di titoli abilitativi

La presentazione della SCIA in zone omogenee può essere soggetta ad un regime più restrittivo di quello vigente in altre zone

Lo spunto a questo articolo me lo ha fornito l’Arch. Francesco Fiumalbi durante un recente colloquio. Nei cosiddetti centri storici l’esecuzione di una trasformazione o ristrutturazione edilizia incontra (o scontra?) il valore delle caratteristiche tipologiche e formali che caratterizzano la bellezza del patrimonio costruito antico.

Bisogna ammettere che l’Italia è stato un Paese fortunato a conservare un patrimonio edilizio assai stratificato, unico e peculiare; altri paesi sono stati meno fortunati, in quanto durante le due guerre mondiali hanno visto distruggere gran parte di esso sotto i colpi delle avanzate e ritirate militare di ogni esercito.

E’ andata male all’Olanda e Belgio, che sono state sfregiate dai tedeschi in avanzata e ritirata, e martellate dalle operazioni di terra e di aria degli Alleati per danneggiare il più possibile l’esercito tedesco.

La Germania ha subìto sorte forse peggiore, martellata dagli Alleati dal fronte ovest e distrutta dai sovietici dal fronte est; città come Dresda e Berlino furono praticamente spianate e ridotte a scheletri non tanto diversi dalla gemella Hiroshima, che subì ben di peggio. In Italia, per quanto non possiate crederci, non è poi andata così male: senza mancare alla memoria dei caduti, lo Stivale è stato tutto sommato un fronte di “Serie B”, combattuto con ferocia sì, ma non nella stessa misura ed entità di danni paragonabile al nord Europa.

I Centri storici italiani sono miracolosamente sopravvissuti alla furia della II Guerra Mondiale.

Dopo anni di studi storici svolti per cultura personale mi sento di dire che tedeschi e Alleati ci hanno davvero trattato coi “guanti bianchi”, potevano aver impunemente rasato al suolo come Dresda le città di Napoli, Roma, Firenze, Milano e Venezia.

Riuscite a pensarci per un attimo? Ok.

Ecco perchè si è consolidata una marcata consapevolezza di tutela nei confronti dei centri storici, in buona parte svolta applicando vincoli di natura storica, archeologica, culturale e di notevole interesse pubblico.

Secondo il DM 1444/68 le zone omogenee A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Gli strumenti urbanistici inseriscono in questa categoria tutti i centri storici, agglomerati e nuclei insediativi sparsi di natura storica.

Il Legislatore con questo ordinamento attuale pone alcuni limiti e condizioni per effettuare interventi agli immobili nei centri storici.

Vediamo in estrema sintesi quali sono indicati nel DPR 380/01:

  1. Permesso di Costruire per ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (art. 10 c.1 lettera C);
     
  2. Demolizione e Ricostruzione con SCIA:
    se i comuni entro il 30 giugno 2014 hanno individuato aree dove non si applica la SCIA per demolizione e ricostruzione, o per varianti a PdC, comportanti modifiche della sagoma; in caso contrario e comunque in sua assenza, la SCIA con modifica della sagoma non si applica nelle zone omogenee A (art. 23/bis comma 4);

    • oltre la data del 30 giugno 2014 possono legiferare su tale aspetto le Regioni e un Commissario ad acta nominato dal Min. Infrastrutture (art. 23/bis comma 4);
  3.  Restanti interventi soggetti a SCIA: a prescindere dal punto precedente (due) sulla DemoRicostruzione, nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti, in ogni caso tutti gli interventi soggetti a SCIA non possono avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione (ultimo periodo art. 23/bis comma 4);
  4. ristrutturazione edilizia abusiva effettuata in assenza o totale difformità dal permesso di costruire su immobili, anche non vincolati, e situati nelle zone omogenee A: in tal caso il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

Restano fatte salve le più restrittive norme regionali e regolamenti locali, nonchè vincoli di ogni grado e natura vigenti sugli immobili situati nelle zone omogenee A.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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