Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Non è consentito frazionare i singoli interventi edilizi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza
La Cassazione Penale ha ribadito il principio che l’intervento abusivo deve essere analizzato nel suo complesso
In presenza di una serie abusi edilizi compiuti separatamente nel corso del tempo, ai fini di una verifica delle condizioni di sanabilità o meno devono essere valutati nel loro insieme.
Secondo la sentenza di Cass. Pen. n. 8885 del 23/02/2017 non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l’ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell’intervento complessivo realizzato (Cfr anche Cass. Pen. n. 45598 del 13/11/2013).
Nella fattispecie della sentenza, l’abuso contestato riguardava le opere di ampliamento di un capannone, in corso di realizzazione nel febbraio 2016, assentito in forza di un permesso di costruire rilasciato sulla base di una relazione e progetto approvato che non teneva conto di una cella frigorifera già esistente, opera non avente carattere temporaneo e, dunque, già di per sé integrante la violazione sotto il profilo della realizzazione di opere in assenza di costruzione.
E comunque, con permesso di costruire illegittimo perché non poteva essere rilasciato su un terreno su cui insisteva già un abuso e, la realizzazione dei lavori configurava l’ipotesi di intervento in totale difformità, posto che realizzava un organismo con aumento volumetrico e utilizzabile ex sé.
Quindi nel momento in cui si deve procedere alla verifica della regolarità urbanistica e delle procedura di regolarizzazione/sanatoria, non possono essere “frazionate” o stralciate le opere difformità per essere affrontate in altrettanti procedimenti separati.
Ergo è necessario attivare la procedura di sanatoria relativa all’abuso più grave tra tutte le difformità rilevate.
Come dire: se ci sono due famiglie di abusi, di cui una virtualmente sanabile con una CILA in sanatoria, e una con permesso di costruire, quest’ultimo procedimento ingloba anche quelle difformità rientranti nella c.d. edilizia minore.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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