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La revoca dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi presuppone elementi certi sul prossimo accoglimento della regolarizzazione
La presentazione di una richiesta di sanatoria non è sufficiente a paralizzare l’esecuzione dell’ordine di demolizione, in assenza di elementi di fatto o di diritto tali da far ritenere probabile l’emanazione in tempi rapidi della sanatoria.
La Corte di Cassazione Penale sez. III, con sentenza n. 9145/2016 pubblicata lo scorso 11 gennaio 2017, ha ribadito sul punto la propria costante giurisprudenza.
Con essa ha escluso che in materia di condono edilizio l’avvenuto pagamento della somma a titolo di oblazione sia un aspetto autonomamente idoneo ad annullare gli effetti della sentenza di condanna penale già eventualmente emessa al riguardo dalla competente autorità giudiziaria.
Sul punto infatti deve essere considerata errata l’affermazione secondo la quale il versamento dell’oblazione, determinando l’estinzione della violazione urbanistica riconosciuta con sentenza definitiva, comporti l’automatica caducazione anche dell’ordine di demolizione impartito.
La Cassazione Penale ha ripetutamente sostenuto di applicare i seguenti principi in materia di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna; secondo ciò il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ai sensi della L. n. 326 del 2003, deve accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:
- tempestività e proponibilità della domanda;
- effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l’accesso al condono;
- tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
- insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
- avvenuto integrale versamento dell’oblazione;
- eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
I termini di sospensione dell’ordinanza demolitoria sono rapportati alla possibile celere regolarizzazione
In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto inoltre ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura (Cass. Pen. III n. 9145/2016, n. 24665/2009) e in particolare:
- accertare il possibile risultato dell’istanza;
- se esistono cause ostative al suo accoglimento;
- nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Nel caso di specie trattato dalla sentenza di Cass. Pen. III 9145/2016, in piena conformità col riportato indirizzo giurisprudenziale, ha rigettato la domanda revoca dell’ordine di demolizione emesso per un manufatto oggetto di condono edilizio L. 326/2003, la cui istanza è stata presentata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale che aveva disposto, fra l’altro, la rimozione delle opere abusivamente realizzate; oltre a ciò era stato ravvisata l’insussistenza di elementi che facessero ritenere plausibilmente prossimo il rilascio della sanatoria o l’adozione del provvedimento da parte del Comune.
Con la stessa sentenza di Cassazione sopra citata è stato ribadito anche il fermo orientamento che, in presenza di violazione della normativa edilizia nonchè quella antisismica, si deve applicare la procedura di rimozione dell’abuso con la sola procedura di cui all’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, e non anche quella dell’art. 98 del D.P.R.
La prima procedura ex art 31, attribuita ai competenti organi della Amministrazione comunale, è espressiva di una deroga al generale principio secondo il quale è assegnata al Giudice la competenza alla esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
Data la sua eccezionalità la norma è soggetta ad interpretazione restrittiva: la Cassazione ritiene che, in presenza di violazioni di tipo amministrativo che penale, sia applicabile la regola generale con cui spetta al Pubblico Ministero (Procura della Repubblica) l’iniziativa per la relativa esecuzione (Cass. Pen. III 28 giugno 2014 n. 27698; idem 13 dicembre 2011, n. 46209; 31 marzo 2011, n. 13345).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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