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La modifica superficiale del suolo per adattarlo ad un impiego diverso può integrare illecito edilizio grave

Interventi di trasformazione permanente del suolo effettuati con riempimento di materiale di risulta, finalizzati a snaturare l’uso agricolo, sottostanno al titolo concessorio.

Per il Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/01 rientrano nell’ambito del permesso di costruire gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite di manutenzione ordinaria/straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonchè ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 lettera e).

Inoltre, sono soggetti al PdC anche interventi di realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto  comportanti esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato (successivo punto e.7 art. 3 comma 1).

Il principio è ribadito anche nella recente sentenza di Cass. Pen. III n. 1308 del 12 gennaio 2017, in cui la realizzazione di un piazzale effettuato mediante sbancamento e sovrastante riempimento con terreno misto a materiale edile di risulta pari a circa mc 10.000, in assenza di permesso di costruire, alterandone quindi la conformazione, natura e sistemazioni idraulico-agrarie preesistenti.

La trasformazione permanente del suolo è un attività soggetta al permesso di costruire

Per la suprema corte questo tipo di intervento abusivo composto da questo tipo di attività comportanti trasformazione permanente del precedente assetto del suolo, amministrativamente e penalmente rilevanti in quanto effettuato in assenza di permesso di costruire.

La giurisprudenza penale distingue tra diverse ipotesi di scavo, sbancamenti, livellamenti di terreno, e possono essere così suddivisi in interventi:

  • finalizzati ad attività agricole;
  • finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli incidenti sul tessuto urbanistico del territorio;
  • prodromici all’edificazione di un immobile;

Nel primo caso non è stato ritenuto necessario il permesso di costruire che, al contrario, è richiesto negli altri due casi (Cass. Pen III n. 17114 del 16/12/2014, n. 4916 del 13/11/2014, n. 8064 del 2/12/2008).

Pertanto, la Cassazione penale nella fattispecie ha ritenuto di affermare che «integra illecito edilizio grave l’esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un piazzale mediante apporto di terreno e materiale inerte e successivo sbancamento e livellamento del terreno, in quanto tale attività, pur non comportando un’edificazione in senso stretto, determina una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio.»

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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