Silenzio serbato su irregolarità edilizie note al venditore configura ipotesi di reato di truffa
Nei contenziosi su contratti ad effetti obbligatori come il “compromesso” la dichiarazione sostitutiva può intervenire postuma
Nella domanda di esecuzione forzata ex art. 2932 c.c. di un preliminare veniva lamentata l’assenza della dichiarazione prescritta dalla L. 47/85.
La cassazione su questo punto si è espressa molte volte mantenendo una precisa linea giurisprudenziale: esaminiamo la sentenza n. 27529/2016 della seconda sezione di Cassazione Civile.
Tra i diversi motivi di doglianza, una parte si opponeva alla decisione della Corte di Appello perchè aveva ritenuto ammissibile la produzione di documenti la cui mancanza avrebbe determinato la pronuncia di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del giudice di primo grado, trattandosi di documenti che l’altra parte avrebbe ben potuto produrre nel giudizio di primo grado.
Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Cassazione che ha mantenuto il proprio consolidato indirizzo in tema di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile.
La Cassazione ha infatti confermato che la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’art. 40 L. 47/85 rilasciata dal proprietario venditore o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite.
Di conseguenza, la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che sia l’allegazione sia la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio, purché prima della relativa decisione (Cass. Ss. Uu. 23825/2009; Cass.17419/2010).
In sintesi, qualora in sede di preliminare di compravendita risultasse carente tale dichiarazione (tra l’altro non prevista nei preliminari da nessuna normativa), essa può essere attestata anche durante l’eventuale contenzioso che può sorgere in seguito.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?