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Il nostro ordinamento non ammette il rilascio di una sanatoria ordinaria condizionata all’adeguamento degli abusi a prescrizioni

Secondo il TAR della Campania non è ammissibile il rilascio in quanto contrasta con l’unica ipotesi prevista con l’accertamento di doppia conformità

Con sentenza n. 5010 del 28 ottobre 2016 il TAR Campania (NA) Sez. VIII ha statuito che il nostro ordinamento non consente una sorta di conformità ex post, condizionata all’avvenuta esecuzione di opere come da prescrizioni, e quindi non esistente all’istante di realizzazione delle opere abusive, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, facendo quindi riferimento ad un evento postumo/futuro che deve ancora compiersi.

Il presupposto di “doppia conformità” espressamente richiesto dall’art. 36 DPR 380/2001 per conseguire il permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate senza il necessario titolo abilitativo  edilizio, è che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:

  • sia al momento dell’esecuzione dell’abuso;
  • sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria (N.B: non si tratta di condono);

La giurisprudenza ha già univocamente chiarito come la norma sia diretta a sanare opere solo formalmente abusive; tale disposizione non è suscettibile di applicazione analogica né di una interpretazione riduttiva, per cui non basterebbe neppure la singola conformità delle opere alla strumentazione urbanistica vigente all’epoca di proposizione dell’istanza di accertamento, filone un tempo inquadrato nella c.d. “sanatoria giurisprudenziale”.

Di converso le prescrizioni postume implicano la mancanza di doppia conformità al momento della richiesta di sanatoria.

Lo stesso dicasi per le condizioni future: il permesso di costruire in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, poiché contrasterebbe appunto con l’art. 36 DPR 380/2001, evitando il rispetto perentorio della “doppia conformità” per opere abusive.

Diverrebbe una sorta di conformità “postuma”, condizionata all’esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì – eventualmente – solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni (TAR Campania VIII n. 5010 del 28 ottobre 2016).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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