Si crede che l'area di centro storico sia interamente sottoposta a vincoli di varia natura, che siano paesaggistici e beni culturali.
La legge Galasso del 1985 ritenne necessario emanare disposizioni dirette tutelare i territori contermini ai corsi idrici
In passato il legislatore aveva già provveduto a normare le fasce territoriali lungo i corpi idrici imponendo distanze minime da essi
L’innovazione di vasta portata avvenne con la Legge Galasso, o meglio il D.L. 312/1985 poi convertito in legge n. 431/1985, con cui furono vincolati ai fini paesaggistici ex lege i corsi idrici iscritti in appositi elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Ad oggi è la stessa norma vige col Codice dei Beni culturali D.lgs. nr. 42/2004 segnatamente dell’art. 146, comma 1, lettera c), e consegue il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (a sua volta riproduttivo dell’art. 82, comma 5, lettera c), del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616).
La finalità di vincolo paesaggistico verso i corpi idrici non è assoluta (fatti salvi piani e strumenti paesistici), come invece le fasce di rispetto previste dal previgente R.D. 523/1904.
In particolare, laddove il Codice dei Beni Culturali definisce vincolati ex lege « i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775», essa va intesa nel senso che l’iscrizione nei detti elenchi ha valore costitutivo di pubblicità solo per i “corsi d’acqua” di dimensioni minori, e non anche per i “fiumi” e i “torrenti”, per i quali la pubblicità discende dalla loro stessa natura (arg. ex art. 822 cod. civ.) e l’eventuale iscrizione ha un valore meramente ricognitivo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2002, nr. 657, CdS IV n. 4213/2016).
Quindi, una volta verificata l’esclusione di acqua pubblica del torrente perché non iscritto negli appositi elenchi, occorre verificare se esso possa essere definito comunque torrente perché effettivamente la sua oggettiva natura rientri nella categoria dei “torrenti” ai sensi della vigente normativa in materia ambientale e di acque.
In caso positivo ne deriverebbe anche l’assoggettamento al vincolo paesaggistico ex lege di cui al ricordato art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. nr. 42/2004.
In conclusione la sussistenza del vincolo paesaggistico ex lege su corsi idrici, quali torrenti, trova applicazione quando la natura del “torrente” corrisponde alla vigente classificazione delle acque pubbliche, a prescindere dall’iscrizione negli appositi elenchi ex R.D. 1775/1933.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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