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A seguito dell’approvazione del provvedimento “Sblocca Italia“, si è diffusa tra committenti e qualche professionista distratto una errata credenza, ovvero che il frazionamento di unità immobiliari sia esentato dagli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, ovvero corrispettivi da versare contestualmente al deposito della pratica edilizia.

Non è così. Ma facciamo chiarezza sui motivi.

IN TOSCANA vige la LR 65/2014 approvato a novembre 2014, pochi giorni prima della conversione in legge dello Sblocca Italia, ma di cui recepisce a piene mani tutte le sue novità; La LR 65/2014 contiene l’articolo 136 elencante gli interventi edilizi realizzabili con pratica di Edilizia libera, facendo al comma 1 un “cappello” introduttivo pieni di riserve che è bene riportare per esteso:

1. Fatte salve le disposizioni del PIT, dei piani strutturali, dei piani operativi e dei regolamenti edilizi, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, nonché delle disposizioni di cui al Codice, i seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:   (omissis…)

Prosegue l’articolo fino al comma 2 lettera a), dove rientra la casistica di frazionamento immobiliare con l’edilizia libera, in assenza di opere strutturali:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio;
(omissis…)

Molti operatori rammentano che fino all’emanazione del Decreto Sblocca Italia (Settembre 2014) tutti gli interventi rientranti nell‘Edilizia Libera erano esentati dal pagamento degli Oneri di urbanizzazione di sorta.
In Toscana la legge urbanistica 65/2014 ha dettagliato questo aspetto, recepito dallo Sblocca Italia e normandolo col comma 8 medesimo articolo:

8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), ove comportanti aumento dei carichi urbanistici, è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 183, comma 3.
(omissis…)

Il legislatore regionale ha disposto senza ombra di dubbi che il frazionamento immobiliare in Edilizia Libera comporta l‘aumento del carico urbanistico, come esplicato dall’Art. 183 della LR 65/2014, e quindi lo assoggetta chiaramente al pagamento degli oneri:

3. Comportano altresì la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 136, comma 2, lettera a), ove comportanti aumento del numero delle unità immobiliari, nonché i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili di cui all’articolo 136, comma 2, lettera g), e i mutamenti di destinazione d’uso eseguiti in assenza di opere edilizie, limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici. Per tali fattispecie il contributo è determinato dal comune nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 191, comma 6.
  (omissis…)

In estrema sintesi… dal combinato disposto dei suddetti articoli… il frazionamento delle unità immobiliari, senza opere strutturali e rientranti nelle casistiche di Edilizia libera, è assoggettato al pagamento dei soli Oneri di urbanizzazione ma esentato dal contributo del Costo di Costruzione.
Tutto fatto salvo quanto avviene fuori dalla Toscana.

Carlo Pagliai

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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