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Il rilascio della certificazione di agibilità è condizionato alla sussistenza di alcuni requisiti

L’agibilità è rilasciata a condizione che l’intervento edilizio sia effettuato in conformità, e le relative difformità possono inficiarla.

Il caso va circoscritto alla fattispecie in cui l’intervento, legittimato da idoneo titolo edilizio, risulti essere effettuato non conforme alle prescrizioni regolamentari e normative necessarie per il suo rilascio.

L’agibilità non è un titolo edilizio o accertante di per sè la conformità urbanistica, ne contiene specifiche allegate dichiarazioni di conformità da parte del committente o del professionista abilitato.

Potremmo citare il caso in cui sia stato rilasciata l’agibilità per un intervento di ristrutturazione edilizia con recupero abitativo di un sottotetto, per il quale viene attestato il rispetto dei necessari requisiti tecnici (es. rapporti aeroilluminanti o altezze interne); in seguito vengono accertate dall’ente vigilante parziali difformità che portano all’emissione di ordinanza di remissione in pristino in quanto non sanabili (non essendo rispettato il requisito di doppia conformità), e alla contestuale revoca dell’agibilità rilasciata per quell’intervento rivelatosi non conforme (un caso interessante cfr Cons. Stato sez VI n. 3194/2016).

E’ legittimo il comportamento revocante l’agibilità, in quanto rientra tra i pieni poteri della PA vigilare ed esercitare il potere di dichiarare inagibile un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 26 del T.U.E richiamante a sua volta l’art. 222 del R.D. 1265/1934, tuttora vigente con la seguente stesura:

Il podestà (Sindaco,ndr), sentito l’ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Non ha neppure rilevanza il fatto che siano decorsi i termini di avvenuta formazione del silenzio assenso da parte della PA: se è vero che essa non può effettuare ispezioni e controlli oltre certi termini (nazionali e regionali), è pur vero che la PA ha pieno potere di intervenire in qualsiasi tempo qualora sia accertata l’assenza dei requisiti fondativi del suo rilascio, allo scopo di tutelare pubblica incolumità e condizioni igienico sanitarie, valori costituzionalmente garantiti.

Interessante analisi sul silenzio assenso relativo all’agibilità è consultabile nella sentenza del Cons. di Stato sez. IV n. 4309/2014).

Infine, in materia di condoni edilizi, la revoca del certificato di agibilità è meramente consequenziale rispetto alla non condonabilità degli interventi edilizi ed al rilevato carattere abusivo dei manufatti (Cons. di Stato sez. VI n. 04447/2016).

Il carattere abusivo degli interventi edilizi ( in quanto non sorretti da idoneo titolo) nonché la inconfigurabilità di un affidamento meritevole di protezione giuridica in relazione alla intervenuta adozione di provvedimenti ( quali autorizzazioni commerciali ovvero anche la stessa agibilità dei locali) non rilevano sul piano urbanistico-edilizio delle opere e non possono ingenerare affidamenti legittimi ovvero rappresentare ostacolo all’esercizio dell’autotutela per revocare l’agibilità (Cons. di Stato sez. VI n. 04447/2016).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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