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Gli effetti civilistici e privatistici non rientrano nell’ambito del rilascio di atti abilitativi edilizi

Spesso nei moduli delle domande di Permesso a costruire, SCIA o CILA si riscontra la formula “fatto salvo diritti di terzi”.

In sede d’esame dell’istanza per il rilascio d’un titolo edilizio, il Comune non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di pattuizioni limitative della proprietà che il richiedente o il suo dante causa abbiano concluso con terzi. (Cons. Stato IV n. 2116/2016, sez IV n. 1206/2007, Cass. Civ. II n. 21947/2013).

Il confine tra versante pubblicistico di un titolo edilizio e ambito di legittimazione puramente amministrativa ha lontane origini, e oggi è segnato dall’art. 11 c.3 del T.U. dell’edilizia DPR 380/01, il quale specifica:

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Il titolo edilizio rilasciato dal comune (permesso) non interferisce sui rapporti di natura privata, in quanto strettamente circoscritto ad una funzione urbanistico – edilizia.

Quindi in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte del richiedente, dei limiti privatistici sull’intervento proposto.

Tanto, però, solo purché questi ultimi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati (cfr., p. es., Cons. St., IV, 30 dicembre 2006 n. 8262; id., 4 maggio 2010 n. 2546; id., VI, 20 dicembre 2011 n. 6731; id., 26 gennaio 2015 n. 316).

Diverso è il discorso per SCIA e CILA: essendo procedure soggette a regime comunicativo, queste contengono la clausola sotto formula di auto certificazione di averne titolo, confermando la clausola “intervento fatto salvo diritti di terzi”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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