Consiglio di Stato qualifica intervento rilevante questa creazione di superficie

In presenza di illeciti amministrativi sanzionati questi sono assoggettati alla norma vigente al tempo del fatto commesso
Il caso riguarda l’ordine di ripristino per inghiaiatura abusiva soggetta a permesso in zona paesaggistica.
L’ordinanza di remissione in pristino fu emessa nel 2007, quando ancora la disciplina dell’attività edilizia libera non era stata integrata dai provvedimenti del D.L. n. 40/2010 e successivi, in seguito al quale furono assoggettate alla procedura di Comunicazione Inizio Lavori “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”).
La normativa del 2010 introduceva disposizioni di maggior favore rispetto a quella vigente al momento dell’abuso e del sanzionamento amministrativo (ordinanza di remissione in pristino 2007).
Tuttavia per Consiglio di Stato (sez. V n. 01268/2016), applicando il suo consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di illeciti amministrativi i canoni di legalità, irretroattività e divieto di analogia (ex art. 1 L 689/1981), comportano l’assoggettamento del fatto alla legge vigente del tempo del fatto commesso, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole (in tal senso –ex multis -: Cons. Stato, VI, 20 settembre 2012, n. 4992; id., V, 2 dicembre 2011, n. 6365).
In questo caso il soggetto che ha commesso l’abuso non ha potuto comunque invocare il principio del favor rei di cui all’articolo 2 codice penale.
N.B: l’oggetto di contestazione sul piano amministrativo era la legittimità dell’ordinanza di remissione in pristino (sanzione di tipo amministrativa), e non di natura penale o pecuniaria.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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