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Installazione semplificata per sistemi di protezione solare mobili o regolabili adiacenti agli immobili

Con la legge n. 105/2024 “Salva Casa” è stata modificato anche il regime di attività edilizia libera in più parti, in particolare sulle vetrate panoramiche amovibili e sui sistemi di protezione solare o da agenti meteorici. Tale disposizione è stata introdotta fin dalla prima versione del decreto-legge n. 69/2024 e integrata con modificazione in fase di conversione di legge, nella quale furono chiarite le casistiche di pergotende, pergole bioclimatiche e sistemi di protezione solari “tendonati” inquadrabili in edilizia libera. Si tratta di un vero riconoscimento legislativo alla problematica e contenzioso giudiziario crescente verso l’installazione di questi elementi.

Per prima cosa occorre chiarire i limiti dell’attività edilizia libera in Italia, ricordando l’esistenza di alcuni requisiti essenziali a cui deve sottostare rispetto all’intricata giungla di normative di settore, regolamenti e vincoli vari. La definizione normativa prevista dall’articolo 6, comma 1, del DPR 380/01 contiene una serie di esclusioni e divieti, facendo passare l’attività edilizia libera condizionata. In altre parole, l’attività edilizia libera, non è del tutto libera, bensì è assoggettata al rispetto di quanto previsto dall’anzidetto articolo 6 TUE:

Art. 6. (L) – Attività edilizia libera
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (omissis).

Da questa definizione emerge che l’attività edilizia libera resti un regime teorico, e ampiamente limitato da diversi aspetti.

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Pergola bioclimatica, regole e condizioni

All’interno dell’articolo 6, comma 1, del DPR 380/01, sono disciplinate le opere di protezione solare e dagli agenti atmosferici inquadrabili come edilizia libera, di cui si riporta integralmente la definizione:

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

Occorre evidenziare che la dizione “pergola bioclimatica” non è espressamente riportata, mentre per quanto riguarda il pergolato (o pergola), esso viene menzionato in maniera generica nel Glossario Edilizia Libera 2018 (leggi approfondimento). La dizione di pergola bioclimatica proviene dall’ambito commerciale degli arredi ed elementi da esterni, e che a forza di pubblicità controverse veicolava il messaggio sulla loro possibile installazione libera, accompagnata anche da chiusure con vetrate mobili, e sulle quali la giurisprudenza aveva stabilito la loro assimilazione in verande e a nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.

Premesso ciò, sulla cosiddetta pergola bioclimatica al momento non si è rilevata giurisprudenza aggiornata alle modifiche della legge “Salva Casa”, si può affermare che nella definizione riportata sopra traspare a chiare lettere la sua ammissibilità in edilizia libera; intanto la definizione ha per oggetto «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici», e viene integrata in seguito anche dal termine “bioclimatiche”, specificando poi “ovvero con elementi di protezione solari o mobili“.

Di cosa stiamo parlando, se non di sistemi di protezione solare con elementi ruotanti e/o retrattili, come appunto le pergole bioclimatiche presenti in commercio? Si tratta di sistemi di copertura mobile posizionate sopra strutture aperte sui lati come la pergola, e apribile mediante modalità meccanica manuale o motorizzata di alette o lamelle metalliche di tipo:

  • ruotanti sul proprio asse, pertanto lasciando passare aria, luce e pioggia qualora aperte;
  • retrattili a pacchetto o a scomparsa (tipo porta a soffietto), in grado di lasciare a cielo aperto l’intero elemento;

Sono sistemi che attualmente continuano ad avere prezzi in commercio variabili in base alle caratteristiche e dimensioni.

Ubicazione rispetto all’immobile della pergola bioclimatica

Mi ha sorpreso la scelta del legislatore nel delimitare con precisione la collocazione di questi manufatti di protezione solare, in particolare per due casistiche rispetto agli immobili o alle unità immobiliari a cui rendono servizio accessorio:

  • addossata: questo termine lascia pensare la sua collocazione praticamente in aderenza alla parete;
  • annessa: la genericità di questo termine porta a ipotizzare una collocazione distaccata, cioè senza aderenza o addossata come sopra, tuttavia il suo distacco è da intendersi circoscritto alle immediate vicinanze dell’immobile. Per esempio, è comune definire un annesso agricolo il manufatto situato a pochi metri di distanza dall’edificio principale, per cui adesso coloro che intendono installare pergole bioclimatiche distaccate nel giardino, o perfino sul terrazzo o lastrico solare, adesso hanno argomenti da spendere a loro favore.

Anche in questo caso è raccomandato buon senso, ed evitare di esagerare nell’installazione di questi manufatti.

Strutture fisse

Colpisce molto un altro aspetto della definizione, ovvero la possibilità di realizzare questi elementi di protezione solare con sistemi finora criticati negativamente dalla giurisprudenza, in quanto la nuova definizione stabilisce che l’installazione dei precedenti sistemi di protezione solare possa avvenire anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Il legislatore ha rotto un altro tabù, ovvero la fissità dei questi elementi, che avviene normalmente per garantire la loro resistenza agli eventi atmosferici, e soprattutto la sicurezza: l’installazione con facile amovibilità esponeva questi sistemi a rischio di ribaltamento e rotolamento verso gli immobili o in spazio aperto, soprattutto durante gli eventi climatici estremi. Di fatto quasi tutti installavano questi elementi zavorrandoli o mediante imbullonatura con piastre metalliche nei massetti, rendendola infissa al suolo.

Con questa definizione il legislatore ha posto fine al problema, rendendo possibile la realizzazione dei sistemi mediante strutture fisse, opportunamente adeguate alla loro funzione e caratteristiche dimensionali, e il concetto di fissità richiama anche il collegamento rigido al suolo, sul quale sarebbe meglio evitare la creazione di appositi cordoli, massetti o platee pavimentate, perchè potrebbe configurare trasformazione permanente del territorio e pertanto nuova costruzione).

Evitare la chiusura di questi spazi e di cambiarne la destinazione accessoria

Anche se il Consiglio di Stato ha recentemente affermato l’ammissibilità di chiudere con vetrate panoramiche amovibili (VEPA) di pergotenda, e non di pergola bioclimatica, rimane la disposizione residuale della definizione normativa (articolo 6 TUE) sui sistemi di protezione solare:

In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

Si tratta di una importante clausola di esclusione: la realizzazione dei sistemi di protezione solare bioclimatici è ammessa in edilizia libera soltanto quando resta oggettivamente invariata la sua funzione di spazio accessorio e a servizio dell’immobile, escludendo la sua chiusura e alterazione in spazio stabilmente chiuso, come appunto la veranda. L’alterazione funzionale, anche in via potenziale o transitoria, comporta al fuoriuscita dall’attività edilizia libera e assoggettata al permesso di costruire. Per esempio, la collocazione di impianti e/o arredi atti a consentirne un utilizzo permanente è sufficiente, pertanto chi intende inserire climatizzatori, impianti elettrici o mobili da cucina è avvisato.

Detto ciò, è consigliata iscrizione al mio canale WhatsApp per seguire gli sviluppi.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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