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pannelli fotovoltaici

Consiglio di Stato riqualifica interessi pubblici e criteri compatibilità paesaggio in favore del fotovoltaico

Da alcuni anni si è assistito ad un graduale regime di maggior favore verso l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, in quanto il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obbiettivo di interesse nazionale. Questa indicazione è espressamente contenuta nella sentenza n. 2808/2025 espressa dal Consiglio di Stato, affermando peraltro che «Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante».

La fattispecie trattata riguardava il diniego opposto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per installare pannelli fotovoltaici su di un fabbricato, sottoposto a vincolo paesaggistico per notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale del 1952, all’interno di una zonizzazione urbanistica di «centri storici minori /borghi storici (Zona A)» del Regolamento urbanistico comunale (cioè il piano regolatore), con classificazione «Tessuto Storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto».

Diciamo che i vincoli e caratteristiche storiche dell’area non remavano a favore, e tant’è che la richiesta di autorizzazione paesaggistica riceve parere negativo da parte della competente soprintendenza, più precisamente per «installare isolamento termico a cappotto esterno sulle facciate, sostituire l’isolante termico sulla porzione di copertura di proprietà con materiale di spessore maggiore di circa 6 cm rispetto a quello esistente (per uno spessore totale del nuovo pannello che si andrà ad installare di circa 10-12 cm) ed installare un impianto fotovoltaico sulla copertura … i pannelli fotovoltaici saranno installati in due falde in questione non prospicenti la pubblica via. I pannelli saranno … non riflettenti ma di colorazione scura (in quanto eventuali pannelli di colore rosso hanno rendimenti inferiori tali da non consentire la realizzazione di un buon impianto fotovoltaico data l’esigua superficie di copertura a disposizione) complanari ed appoggiati sopra al manto di copertura, in modo da non interferire con il manto e garantire una efficiente impermeabilizzazione della stessa».

La motivazione fornita dalla soprintendenza, giustificante il diniego alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, è stata la seguente: «Considerata l’estrema vicinanza dell’edificio al sistema delle ville medicee e la sua appartenenza a un sistema urbano e territoriale caratterizzato dall’equilibrio tra episodi monumentali, trama insediativa a corredo ed edilizia minore di tessuto, l’impianto così progettato si configurerebbe quale elemento estraneo e non compatibile». Tale motivata è stata reiterata in sede di riesame del parere, confermando il parere negativo avverso la richiesta.

Per tentare di superare il problema, il soggetto ha rinunciato all’autorizzazione paesaggistica ordinaria per richiedere una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (ai sensi del DPR 31/2017) relativamente al solo impianto fotovoltaico con soluzione progettuale diversa: «in due falde non prospicenti la pubblica via, saranno con colorazione rosso mattone, avranno una nuova disposizione geometrica regolare e verranno posati completamente integrati nel manto di copertura rispettando quanto previsto per le semplificazioni di legge secondo cui gli impianti fotovoltaici devono essere integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi”, con ciò ritenendo di adeguarsi alle modifiche richieste nel parere originariamente reso dalla Commissione Paesaggio del Comune di Firenze».

Purtroppo anche la nuova richiesta non va a buon fine in quanto la soprintendenza esprime ancora parere contrario all’intervento in quanto i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento ed in contrasto col punto 3.c.1. delle prescrizioni allegate alla scheda di vincolo citato, consigliando la collocazione dei pannelli in altra parte della proprietà.

Il ricorso al TAR Firenze n. 1047/2022 non risulta vittorioso per il richiedente, mentre il Consiglio di Stato con sentenza n. 2808/2025 riforma la decisione suo a favore, annullando gli atti relativi all’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, presentata ai sensi del DPR 31/2017. Attenzione però: vengono accettate le tesi prettamente inerenti la carenza di motivazione, per il mancato rispetto del dissenso-costruttivo e difetto di indicazioni quali-quantitative verso la soluzione progettuale, oltre alla viziata valutazione comparativa tra intervento e prescrizioni di vincolo. Infatti, nel concludere, la sentenza afferma che «Non v’è dubbio che la Soprintendenza abbia un ampio potere di discrezionalità tecnica. Tuttavia, per quanto appena sopra chiarito, il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, per costante giurisprudenza, deve essere adeguatamente giustificato: è, quindi, necessario indicare le ragioni per cui un manufatto non può inserirsi in un contesto e quali sono gli elementi specifici da tutelare con cui contrasterebbe».

Tradotto: frenate l’entusiasmo perchè al momento il secondo round della partita finisce a favore del richiedente, tuttavia la partita potrebbe concludersi con una adeguata e puntuale motivazione verso i profili tecnici e paesaggistici: in quello scenario, il giudice amministrativo non potrà intervenire sulla valutazione espressa.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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