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Il regime di residualità delle pratiche edilizie favorirà la Comunicazione inizio lavori asseverata

Cambio epocale positivo con cui il legislatore porterà a privilegiare la pratica edilizia di minor complessità (e responsabilità) rispetto alla SCIA

In questi giorni ho pubblicato le novità in arrivo sulla bozza di Riforma Edilizia in corso di elaborazione, e sui social forum sono fioccate le prevedibili lamentele di colleghi professionisti; a mio avviso questi si sono limitati a leggere il titolo ma non i contenuti, perchè posso dire che ci sono molte novità positive a favore del cittadino e dei professionisti.

Con la Riforma è stato introdotto il nuovo art. 6/bis nel T.U. dell’edilizia DPR 380/01, e si riporta il comma 1:

“Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Appare subito evidente come cambierà il regime di residualità delle pratiche edilizie:

  • Attuale sistema: prevede che gli interventi non riconducibili a PdC e CILA debbano essere effettuati con SCIA;
  • Riforma Edilizia: gli interventi non riconducibili a PdC e SCIA saranno effettuati con CILA;

Emerge il vantaggio sul piano della responsabilità penale del professionista, in quanto per la CILA è assai inferiore a quella asseverata in luogo della SCIA.

NUOVA DEFINIZIONE INTERVENTI SOTTOPOSTI A SCIA

Con la riforma saranno contestualmente sottoposti al nuovo regime amministrativo della SCIA i seguenti interventi edilizi:

“1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio di attività, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c); restano assoggettate a comunicazione di inizio lavori asseverata le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.”;

APPROFONDIMENTO:

Riforma Edilizia e dei procedimenti autorizzativi, CILA e SCIA

Fonte: Ministero Semplificazione e PA

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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