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Requisito igienico sanitario per tutelare qualità dell’aria e riservatezza degli utenti in bagno

Siccome le unità immobiliari di ridotte dimensioni costringono in certi casi a comprimere anche gli spazi del servizio igienico, bagno o w.c. dirsi voglia, fino ad eliminare la presenza del locale antibagno, è opportuno rammentare che sussiste ancora oggi l’obbligo di realizzarlo. I progettisti e costruttori che considerano soltanto i requisiti descritti dal celebre D.M. 5 luglio 1975 non hanno fatto i conti con le sempre valide Istruzioni Ministeriali 20 giugno 1896, previgenti al medesimo decreto ministeriale; e se qualcuno nutre dubbi sull’ultrattività o abrogazione delle datate Istruzioni Ministeriali 1896, se lo toglie leggendo l’ultimo articolo del D.M. 5 luglio 1975:

Articolo 9 – [Disposizioni abrogate]
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

In altre parole il D.M. 5 luglio 1975 è un provvedimento che va integrare in minima parte i requisiti minimi igienici e sanitari da rispettare per l’ottenimento dell’abitabilità e agibilità; inoltre sono validi tutti quei requisiti abitativi maggiormente restrittivi o aggiuntivi contenuti nei regolamenti edilizi e igienici locali (come quelli comunali, ma non solo), rispetto a quelli previsti dalle due anzidette norme imperative. Premesso tutto ciò, si vedono spesso alloggi monolocali in cui il bagno risulta direttamente comunicante con l’unica stanza, e ciò si pone in contrasto a queste disposizioni inderogabili, considerato anche il recente fenomeno speculativo di affitto microlocali (aggravato dalla possibile deroga dei requisiti sanitari minimi degli alloggi con legge n. 105/2024 Salva Casa).

Le istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 hanno introdotto nell’articolo 71 la disposizione che obbliga a non aprire mai un bagno direttamente comunicante su cucine o camera di abitazione; in altre parole significa che tra questi locali e i bagni (o servizi igienici) deve essere interposto un locale ad uso “filtro”, meglio noto come antibagno:

Art.71.
Le latrine non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione.
Le canne delle latrine saranno provvedute di sifoni o interruttori idraulici (ventilati) alla loro apertura di immissione o, almeno, alla loro estremità inferiore.
Le stesse canne saranno prolungate in alto oltre il tetto, e munite di mitre o cappelli di ventilazione.

Sappiamo bene che esso diventa fondamentale per garantire un minimo di riservatezza al soggetto utente che va a fare i suoi bisogni, e per contenere il passaggio di aria viziata da spazi e locali destinati a permanenza umana. In tutto questo si dà per scontato che il bagno abbia adeguata ventilazione naturale e/o forzata (quest’ultima consigliata anche nei bagni con finestre). La stesura letterale della norma ottocentesca, che si ripete essere tuttora vigente, rende di fatto ammissibile la collocazione dell’antibagno su spazi diversi quali disimpegni, corridoi, locali accessori come sgombero o deposito (il soggiorno non è invece menzionato, ma dubito possa rientrarvi). Chiaramente in edilizia storica potrebbero capitare casi in contrasto a questa norma, per quelle latrine realizzate nelle abitazioni prima delle stesse istruzioni ministeriali 1896. Il più recente decreto ministeriale 5 luglio 1975, all’articolo 7 non considera l’antibagno, limitandosi a prevedere dei requisiti relativi al ricambio d’aria, ammettendo espressamente l’alternatività tra bagno finestrato o areato meccanicamente:

Articolo 7 – [Stanza da bagno]
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Premesso che i regolamenti edilizi o igienici locali potrebbero aver imposto l’obbligo del primo bagno finestrato, rendendolo facoltativo per quei servizi igienici ulteriori ad esso, è importante concludere che le due disposizioni del 1975 e 1896 meritano lettura coordinata tra loro. Infine, tali requisiti sono essenziali per il rilascio e validità di tutte quelle forme procedurali di Abitabilità e Agibilità ottenute finora.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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