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Illeciti edilizi possono ridurre i requisiti di Agibilità e Abitabilità, giustificando lo sgombero con ordinanza demolitoria

L’ottenimento dell’Agibilità, e in passato Abitabilità, è tuttora condizionato alla sussistenza dei vari requisiti previsti dalla normativa, e in particolare al rispetto della conformità dell’opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo, in base all’articolo 24 c.1 T.U.E:

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Se l’intervento risultasse difforme al progetto autorizzato oppure effettuato in assenza di titolo abilitativo, è probabile che vengano a mancare i requisiti di agibilità: in tal caso oltre ai provvedimenti repressivi demolitori scatta anche la conseguente declaratoria di inagibilità, comportante lo sgombero degli utilizzatori.

La giurisprudenza ha chiarito infatti che la previsione normativa secondo cui l’agibilità attribuita con Segnalazione Certificata «si intende attestata», decorso il termine indicato, non configura una vera e propria ipotesi di silenzio assenso in senso tecnico, di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, ma dà luogo invece ad una sorta di legittimazione ex lege, che prescinde dalla pronuncia della pubblica Amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo; la declaratoria di inabitabilità (o inagibilità, visto che il d.P.R. n. 380/2001 non distingue più espressamente l’inagibilità dalla inabitabilità), può essere effettuata in ogni tempo e non costituisce manifestazione di autotutela amministrativa, ma soltanto attestazione della insussistenza – originaria o sopravvenuta – dei requisiti tecnici necessari per dichiarare agibile un edificio (tra le tante, vedi Consiglio di Stato n. 3836/2021).

Per esempio è risultata legittima la dichiarazione di inagibilità consecutiva alla dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A. (TAR Veneto n. 1198/2024).

E’ opportuno rammentare che la dichiarazione di inagibilità contestuale o posteriore all’ordinanza di rimessa in pristino richiede puntuale valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale. La declaratoria di inagibilità può essere emanata ai sensi dell’articolo 26 T.U.E. e dell’articolo 222 R.D. 1265/34, riportati di seguito:

Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222).
1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 222 R.D. 1265/34.
Il podestà, sentito  l’ufficiale  sanitario  o  su  richiesta  del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o  parte  di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

La possibilità di emanare la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità non trova limiti in base alla categoria di intervento edilizia, o alla procedura amministrativa verso la quale risulta difforme o in contrasto. Facciamo qualche esempio utile:

  • frazionamento abusivo di un alloggio effettuati con opere edilizie e impiantistiche, con unità immobiliari derivate aventi superfici inferiori ai minimi di legge o da strumentazione urbanistica comunale;
  • cambio destinazione d’uso vietato dallo strumento urbanistico o da altre norme di settore
  • ristrutturazione senza titolo abilitativo con opere strutturali rilevanti

Sono casistiche che compromettono principalmente il rispetto dei requisiti di sicurezza, oppure in contrasto alle varie discipline in materia urbanistico-edilizia.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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