Cassazione: omessa dichiarazione esistenza vincoli storico, artistico e archeologico configura onere non apparente
Solitamente si crede che l’area di centro storico sia interamente sottoposta a vincoli di varia natura, che siano paesaggistici e beni culturali.
A livello urbanistico i centri storici sono individuati nella zonizzazione dei piani regolatori comunali come “Zone Omogenee A” dal D.M. 1444/68.
La normativa prevede una serie di disposizioni che comportano l’apposizione di vincolo di beni culturali e paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004, qualora l’area sia meritevole di tutela e dopo un procedimento di valutazione.
Resta opportuno sapere che sui centri storici sussistono queste norme di natura vincolistica da sapere:
- beni culturali per pubbliche vie del centro storico: secondo l’articolo 10 c. 1 e 4 del D.Lgs. 42/2004, esse devono essere tutelati fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario. Una volta effettuata la valutazione di interesse in senso negativo, viene considerato definitivamente libero da vincoli in tal senso;
- paesaggistico: i centri storici sono esclusi dall’automatica inclusione del vincolo paesaggistico. E’ vero che nella Parte III del D.Lgs. 42/2004 è prevista la possibilità (e non obbligo) di individuare col relativo procedimento determinate aree o immobili da assoggettare a vincolo paesaggistico, per motivi di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136 c.1 lettera c): c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici; tuttavia questa possibilità richiede un percorso procedurale ordinario che si sviluppa con valutazione preliminare di interesse e la relativa provvedimento confermativo, con tanto di pubblicazione. Non significa che un centro storico sia automaticamente vincolato come sopra.
Le città d’arte e le aree abitate connotate da caratteri di pregio storico, culturale e artistico possono essere inserite in elenchi appositi previsti dalla legge 20 febbraio 2006 n. 77, che prevede Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO.
Ciò non significa automaticamente che edifici e immobili inseriti in queste aree Unesco siano automaticamente “vincolati” anche nei vincoli paesaggistici o beni culturali (quest’ultimi gestiti esclusivamente dal D.Lgs. 42/2004). In tal senso si consiglia la sentenza di Consiglio di Stato n. 7019/2024:
11.4. La circostanza che il Centro Storico di Firenze sia inserito negli elenchi dell’UNESCO non implica, come pretende parte appellante, che esso debba intendersi automaticamente assoggettato alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici prevista dal dlgs. 42/2004. In particolare, secondo tale normativa i centri storici non sono ricompresi tra i beni, previsti dall’art. 142, vincolati ex lege, ma vengono menzionati dal Legislatore nell’art. 136 comma 1 lett. c) tra quei beni che necessitano dell’apposizione del vincolo paesaggistico da parte dell’Amministrazione, il quale ha valenza ricognitiva dell’interesse pubblico di un centro storico, in ragione del “caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale”. Secondo il vigente Codice dei beni culturali, dunque, non si può prescindere da una espressa e formale declaratoria del vincolo, sia per la ragione che l’atto impositivo del vincolo può imporre determinate prescrizioni di tutela ulteriori a quelle previste dallo strumento urbanistico o dai piani paesaggistici, sia per assicurare certezza sullo status dei beni nella circolazione dei beni giuridici.
11.5. Vero è che l’inclusione del centro storico della città di Firenze nel patrimonio mondiale dell’UNESCO non può ritenersi priva di significato, ma come correttamente affermato dal TAR, si deve escludere una automatica equipollenza tra tale misura e la dichiarazione di interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e seguenti del D. L.vo 42/2004: la dichiarazione di un bene nel patrimonio mondiale UNESCO può, semmai, integrare una circostanza idonea a giustificare l’avvio del procedimento per la declaratoria di interesse pubblico.
La tutela del patrimonio Unesco riguarda in particolar modo i siti iscritti nella Lista prevista dalla Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972.
La legge ribadisce che i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle due Convenzioni UNESCO, per la loro unicità sono punti di eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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