Sulle distanze legali esistono diverse nozioni di costruzione ai fini civilistici e amministrativi
Regolamento Edilizio Tipo stabilisce che sporti inferiori a 1,50 metri non rientrano in sagoma dell’edificio
Sorprendente la sentenza di Consiglio di Stato n. 9872/2023: esso ha ritenuto legittima l’esclusione dal conteggio delle distanze dai confini e tra fabbricati gli aggetti e sporti inferiori a 1,50 metri in quanto non rientrano nella sagoma dell’edificio, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Comunale (variante del 1990), conformi a quelli successivamente introdotti dal Regolamento Edilizio Tipo regionale (Emilia Romagna d.G.R. n. 922/2017) in recepimento del Regolamento Edilizio Tipo nazionale (2016). Ciò diventa particolarmente importante quando occorre verificare le distanze minime tra costruzioni pari a 10 metri tra pareti finestrate di edifici (art. 9 D.M. 1444/68). In merito al metodo concreto di misurazione lineare o radiale per distanze tra costruzione e dai confini, suggerisco altro articolo.
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Tale decisione del C.d.S. va a integrarsi coi precedenti orientamenti consolidati in materia di distanze legali per balconi aggettanti, riassumibili così:
- Restrittivo: considera il balcone come estensione dell’edificio, trattandosi di sporgenze solide e stabili di edifici, destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile dell’immobile, con esclusione, quindi, di una loro funzione esclusivamente artistica ed ornamentale (Consiglio di Stato n. 3398/2024). Nella verifica dell’osservanza delle distanze, di cui all’art. 9,D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, vanno considerati i balconi, nonché tutte le sporgenze destinate, per i loro caratteri strutturali e funzionali, ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono (Cons. Stato n. 8834/2023).
- Intermedio: lascia aperta la possibilità di escludere o meno i balconi dal computo delle distanze, sulla base di criteri di funzionalità e consistenza, vedasi sentenza n. 521/2021 del Consiglio di Stato (non sono computabili nel calcolo della distanza fra edifici gli sporti, le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa (es. le mensole, le lesene, i risalti verticali), le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, gli aggetti, gli elementi di ridotte dimensioni e gli altri manufatti di minima entità; non possono invece essere esclusi dal computo le pensiline, i balconi e tutte quelle sporgenze che, per le particolari dimensioni, sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l’uso abitativo dell’edificio).
- Favorevole: il balcone aggettante è conteggiato nelle distanze, a condizione che una disciplina comunale non disponga diversamente, lasciando immutati i poteri pianificatori eventualmente più restrittivi, qualora motivati adeguatamente dal Comune in sede di predisposizione dello strumento urbanistico.
Vediamo invece il nuovo ragionamento che emerge in giurisprudenza amministrativa.
Balconi e sporti < 1,50 m esclusi dalla sagoma, e di conseguenza dal conteggio distanze
La predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 9872/2023 sembra invece escludere dal conteggio delle distanze legali (da confini e tra costruzioni) tutti gli sporti aggettanti inferiori a 1,50 metri, e pertanto anche i balconi, in quanto esclusi a loro volta dalla definizione di sagoma dell’edificio riconducibile al Regolamento Edilizio Tipo nazionale.
Dalla sentenza si evince un nuovo ragionamento fondato sulle definizioni contenute nello stesso R.E.T, da comprendere e applicare per tappe successive:
- le distanze si misurano tra edificio e l’elemento di riferimento, partendo dalla sagoma dell’edificio;
- la sagoma dell’edificio comprende la conformazione planivolumetrica tridimensionale, compreso gli sporti e aggetti superiori a 1,50 metri, restando invece esclusi quelli inferiori.
Tra l’altro questo possibile nuovo ragionamento lo avevo già pubblicato sul blog (articolo del 2022). Si riporta di seguito il passaggio centrale della predetta sentenza, utile per comprendere il successivo commento:
9.3. La quaestio iuris prospettata dalla parte appellante è quella di stabilire se gli sporti e gli aggetti aventi una profondità inferiore o pari a 1,50 mt. debbano essere computati nel calcolo delle distanze tra fabbricati. L’art. 4.04, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G./Variante Normativa 1990 del Comune di Rimini stabilisce che solo ove l’aggetto sia “superiore a m 1,50 si applicano le distanze previste per le nuove costruzioni”. Orbene, la disposizione normativa dello strumento urbanistico comunale ha trovato conferma sia nell’ “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”, approvato con deliberazione regionale n. 994/2014 del 7 luglio 2014, sia nell’Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia ai sensi degli artt. 2-bis e 12 l.r. 15/2013, approvato con deliberazione di G.R. n. 922 del 28 giugno 2017, che ha recepito lo schema di regolamento edilizio – tipo nazionale e ha aggiornato conseguentemente le Definizioni Tecniche Uniformi contenute nel precedente Atto di coordinamento tecnico del 2010, evidenziando che, in base ad esso “dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50”. Gli atti di regolamentazione regionale trovano conferma nel Regolamento edilizio – tipo nazionale, adottato con l’Intesa al d.P.C.M. 20 ottobre 2016, che qualifica la “Sagoma” come la “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m”. In altri termini gli aggetti e gli sporti inferiori a 1,50 m. non rientrano nella sagoma dell’edificio e, quindi, non debbono essere computati al fine del calcolo delle distanze tra fabbricati (cfr. artt. 5 e 39 dell’ “Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l’uniformazione in materia edilizia ai sensi degli artt. 2-bis e 12 L.R. 15/2013”, approvato con d.G.R. n. 922 del 28 giugno 2017). Ancorché gli atti di coordinamento regionale e il regolamento edilizio- tipo nazionale siano successivi rispetto al provvedimento impugnato, le relative disposizioni sono perfettamente convergenti in parte qua con quelle dello strumento urbanistico comunale vigente al momento della adozione del provvedimento contestato e confermano ulteriormente la legittimità dell’operato della amministrazione comunale in ordine alla irrilevanza, ai fini del computo delle distanze tra fabbricati, degli sporti e degli aggetti di profondità pari o inferiore a m. 1,50.
Detto ciò emerge un applicazione consequenziale, valevole per tutte le distanze legali in genere, in quanto il Regolamento Edilizio Tipo nazionale (DPCM 20 ottobre 2016) ha introdotto la definizione generale di “Distanze” ci cui alla voce n. 30 del relativo Allegato A:
30 -Distanze: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
La definizione “Distanze” è riferita a quella di sagoma, da cui calcolare il rispetto della distanza prescritta (senza distinzioni) e non alla nozione di costruzione, quest’ultima tanto cara agli articoli 869 e seguenti del Codice Civile e alla relativa giurisprudenza civilistica di Cassazione; spesso quest’ultima si è coordinata anche con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale amministrativa, andando a richiamare definizioni di ambito urbanistico edilizio.
La definizione di Sagoma è inserita nel medesimo provvedimento alla voce n. 18:
18-Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
Dall’insieme di queste definizioni emergerebbe un nuovo metodo di misurazione per distanze legali: la sagoma da cui computare le distanze (di ogni tipo), non deve tenere conto di qualsiasi tipo di sporto o aggetto (balconi compresi, quindi) non superiori a 1,50 metri.
Per completezza espositiva sono riportate anche le definizioni utili per comprendere la questione, come riportate nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale 2016:
- Balcone, voce n. 35: Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. (Commento: il balcone è quello a sbalzo, e non va confuso con terrazzo/a che corrisponde al tetto piano).
- Edificio, voce n. 32: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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