Estesa ancora la possibilità di allungare i termini di inizio e fine lavori edilizi previsti dal D.L. 21/2022 "Ucraina"
La Riforma costituzionale prevede l’azzeramento della Legislazione concorrente sul Governo del territorio, che torna ad essere esclusivamente statale: ecco gli scenari possibili
Quale regime transitorio traghetterà tutte le vigenti normative urbanistiche regionali verso il nuovo accentramento decisionale ?
Pochi giorni fa ho pubblicato un breve articolo sull’avvenuta approvazione della Riforma costituzionale che ha coinvolto anche materie di urbanistica e pianificazione territoriale, propriamente note come Governo del territorio.
Nota bene, questa riforma entrerà in vigore solo dietro approvazione con referendum confermativo con data ancora da destinarsi.
Alle regioni a statuto ordinario è stato espressamente lasciata la legislazione esclusiva sulla materia di « pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno », da intendersi quindi i piani di indirizzo regionali, piani (ex) provinciali e piani regolatori comunali.
Paesaggistica, regioni a statuto speciale e provincie autonome meritano discorso a parte.
Il testo definitivo della Riforma costituzionale è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016.
Alcuni mentori mi hanno insegnato che le nuove norme vanno lette alla rovescia: facciamolo anche per la Riforma costituzionale
Partiamo dalle disposizioni relative all’entrata in vigore descritte nell’art. 41 della legge costituzionale approvata:
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.
Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.
Ovviamente tra quelle immediatamente efficaci non vi rientra la “ricentralizzazione” del governo del territorio.
Fintanto non verrà sciolta l’attuale legislatura (e non il Governo Renzi, ndr) continuerà a valere il regime di legislazione concorrente in materia di governo del territorio; è bene precisare che l’art. 39 (norme transitorie) al comma 12 della nuova legge costituzionale specifica che
le Leggi delle regioni a statuto ordinario continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle stesse norme emanate in luogo del nuovo Titolo V modificato dalla presente Riforma costituzionale.
Unica eccezione a tutto ciò sarà il Federalismo “ad Regionem“:
con l’art. 30 della legge costituzionale di riforma lo Stato ha facoltà di delegare alle regioni l’esercizio della potestà regolamentare sulle materie di competenza legislativa nazionale in via esclusiva, a condizione che la Regione sia in condizione di equilibrio nel proprio bilancio; tra queste vi rientra anche il Governo del Territorio.
Quindi resta tutto invariato fintanto che la nuova Legislatura italiana non provvederà ad emanare una nuova norma statale sul Governo del territorio, cosa buona, giusta e non più prorogabile.
L’Italia non può più permettersi l’attuale impianto normativo e deve coordinare svariati temi:
- edilizia privata, semplificazione efficace delle procedure;
- controllo e repressione dell’abusivismo;
- vincolistica/paesaggistica da ridurre;
- riduzione del consumo del suolo;
- rigenerazione urbana;
- norme tecniche antisismiche per il patrimonio esistente;
- applicazione dei Sistemi informativi territoriali in ogni ambito;
A mio avviso, come già affermato in un precedente articolo, si rende necessario un apposito Ministero del Governo del territorio,in grado di coordinare e lavorare su queste materie delicate e spesso conflittuali tra loro.
Quindici anni di “devolution” o federalismo all’italiana avuto tra 2001 e oggi in materia di norme regionali urbanistiche non sono stati complessivamente un’esperienza da buttare, alcune regioni si sono dimostrate virtuose e costanti sull’argomento, altre lenti e confusionarie (la riprova è stato l’incremento delle impugnazioni di incostituzionalità).
Modificare continuamente il quadro normativo regionale, intersecandolo a quello nazionale, ha generato un diffuso senso di disorientamento e incertezza applicativa da parte dei professionisti e operatori del settore immobiliare.
Ai futuri parlamentari della prossima Legislatura spetta di affrontare l’importante sfida di riordinare la complessa materia dell’urbanistica, un compito tutt’altro che facile ma assolutamente indispensabile per:
- ridurre il contenzioso giudiziario vigente e impedirne di nuovo;
- riportare interesse sugli investimenti immobiliari;
- agevolare i cambiamenti sociali in atto;
- restituire fattibilità agli interventi;
Si chiude col classico pensierino da scolaretto del Libro Cuore:
che senso ha avuto lavorare negli ultimi mesi alla promulgazione di norme regionali sul governo del territorio quando ormai il progetto di Riforma costituzionale era in dirittura di arrivo ?
Proprio poco tempo fa alcune regioni, come la Calabria, abbiano emanato norme sul governo del territorio mentre ad esempio l’Abruzzo ci sta lavorando per emanarla in tempi rapidi.
Lor signori speravano forse che sarebbe naufragato, mi viene da ipotizzare.
A prescindere, tempo e risorse di una macchina inefficace son sempre a carico del cittadino.
Che sono anch’io, tra l’altro.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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