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Il testo finale D.L. 69/2024 consentirà soltanto la sanatoria per aumenti cubature a certe condizioni

E’ possibile condonare la veranda fatta sul balcone, sulla loggia, portico, oppure completamente abusiva senza alcun permesso di costruire?

Questo tipo di manufatto non è condonabile col Salva Casa D.L. 69/2024 perchè in conversione di legge è stata confermata l’assenza di sanatoria straordinaria o sostanziale a favore di nuove costruzioni o ampliamenti, cioè non permettendo di superare tutte le regole previste da varie norme, piani regolatori o regolamenti edilizi.

Questo significa che per sanare (e non condonare) la veranda abusiva occorre verificare se rientra nell’ipotesi di sanatoria semplificata, istituita col nuovo articolo 36-bis nel testo unico edilizia. Tale procedura ha dato un vantaggio di semplificazione a favore di illeciti compiuti in parziale difformità ad un permesso di costruire. E allora occorre verificare se questa opera sia stata effettuata contestualmente come variante ad un intervento autorizzato con permesso di costruire, anche come costruzione generale, oppure se rientra anche nelle variazioni essenziali effettuate rispetto al progetto approvato.

Le variazioni essenziali, in base all’articolo 32 D.P.R. 380/01, comprendono anche determinati incrementi di volume o di superficie, rammentando che tali abusi edilizi siano anche penalmente rilevanti, e sanzionata severamente con ordinanze di demolizioni e acquisizione gratuita. Una volta accertato che la veranda rientra in queste categorie, puoi verificare il rispetto della doppia conformità semplificata ovvero conforme a:

  • disciplina urbanistica vigente al momento di istanza di sanatoria semplificata (oggi);
  • ai requisiti previsti dalla disciplina edilizia vigenti all’epoca dell’abuso quando è stata realizzata;

Al netto del profilo di regolarizzazione antisismico o paesaggistico, sono aumentate le probabilità di regolarizzare, tuttavia resta difficile regolarizzare le verande anche a queste condizioni e procedure semplificate. Intanto trattasi di manufatto costruttivo, pertanto soggetto al rispetto delle distanze legali; inoltre configura realizzazione di volumetria, ovvero aumento di volume e superficie utile: andrà pertanto verificata la disponibilità di volumetria o cubaggio residuo nei confronti di tutto l’edificio.

In condominio la volumetria dell’intero edificio è riferita al lotto edificato, ed esso è di proprietà pro quota millesimale dei vari condomini. Ecco perchè manufatti ed elementi costruttivi come le verande non sono facilmente sanabili in condominio, e si regolarizzano più facilmente con una norma di condono, l’unico in grado di superare tutti quei limiti urbanistico edilizi, al netto delle varie autorizzazioni, pareri o atti di assenso richiesti dalle norme di settore (vedi paesaggistica).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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