La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Proposta revisione requisiti igienico sanitari e di abitabilità per facilitare sanatorie edilizie
Appena pubblicato il Decreto Legge n. 69/2024 Salva-Casa, si è posto subito il problema di come poter regolarizzare quelle porzioni di edifici e unità immobiliari col nuovo regime di sanatoria edilizia:
- Abusi primari art. 36 DPR 380/01: Permesso di costruire in sanatoria “ordinaria“, per abusi primari compiuti in assenza di permesso, totale difformità o variazioni essenziali da esso (o allo stesso modo con SCIA Alternativa al PdC), nel rispetto della doppia conformità rigida alla disciplina edilizia e urbanistica ad entrambe le epoche di abuso e all’istanza;
- Abusi minori articolo 36-bis D.P.R. 380/01:
- Permesso di costruire in sanatoria per parziali difformità al P.d.C.
- SCIA in sanatoria per opere compiute in assenza o difformità di SCIA ordinaria
- Per entrambe le categorie va rispettata la doppia conformità “disgiunta” dei requisiti richiesti dalla disciplina edilizia all’epoca di abuso e alla disciplina urbanistica vigente all’istanza
Al fine di agevolare queste nuove procedure di sanatoria, sono circolate da subito proposte di modifiche dei requisiti igienico sanitari e di Abitabilità degli immobili: lo scopo sarebbe di consentire il mutamento di destinazione d’uso verso quella residenziale per spazi attualmente esclusi dalla normativa vigente quali:
- cantine
- soppalchi
- sottotetti
- soffitta
- mansarda
- veranda
- seminterrati
- garage
- deposito
- e altri simili.
Presumo si voglia modificare il D.M. 5 Luglio 1975 o sostituirlo con quella bozza prodotta dal Ministero dell’Ambiente e attesa da oltre sette anni, già circolata mesi fa. La notizia dell’intenzione di modifica è pubblicata sul Sole 24 Ore.
Senza queste modifiche, sarà arduo per molti ipotizzare l’accesso anche al nuovo regime di sanatoria edilizia ridisegnato dal D.L. 69/2024.
Requisiti igienico sanitari vigenti
Sulle altezze minime interne suggerisco anche apposito dossier comprensivo delle attuali deroghe, precisando che il D.M. 5 luglio 1975, leggo coordinatamente all’articolo 43 L. 457/78, dispone come altezze minime per ambienti abitativi:
- 270 cm negli ambienti abitativi
- 240 cm per i vani accessori (corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli)
Rapporti aerazione e illuminotecnici
Un altro fattore limitante la possibilità abitabilità degli immobili riguarda la sufficiente aero-illuminazione.
Attualmente l’articolo 5 del D.M. 5 luglio 1975 dispone la doppia verifica delle condizioni illuminotecniche all’interno delle stanze ad uso abitativo permanente:
- parametro illuminotecnico F.L.D.m. (Fattore Luce Diurno medio) pari ad almeno il 2%;
- a tale prescrizione si aggiunge un ulteriore verifica, cioè il rapporto illuminante pari almeno ad 1/8 della superficie pavimentata del vano.
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Conclusioni e consigli
Probabilmente metteranno mano ai vari requisiti e parametri prescritti dalla disciplina edilizia, anche per “lubrificare” la possibile semplificazione prevista almeno sul piano formale per gli illeciti edilizi minori nel nuovo articolo 36-bis DPR 380/01.
Vediamo se e quali modifiche apporteranno, e fin quanto intendono abbassare le soglie minime inerenti alla salubrità degli immobili e delle persone, vedasi video commento:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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