In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
In Toscana il legislatore ha optato per semplificare le procedure di sanatoria degli illeciti edili con opere strutturali.
A cura di Enrico Baroncelli e Carlo Pagliai.
In materia di sanatorie edilizie la nuova L.R. 65/2014 della Regione Toscana cerca di porre rimedio alla paradossale situazione derivante dalla pronunciazione della sentenza di Corte Costituzionale n° 101 del 27/02/2013 che dichiarava parzialmente incostituzionali gli Artt. 118 e 118bis della ex L.R. 1/2005.
In sostanza vi erano due tesi che vedevano contrapposte la Regione Toscana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente al requisito di doppia conformità necessaria per le sanatorie ai sensi del Testo Unico D.P.R. 380/2001.
Nei procedimenti di sanatorie edilizie la Regione Toscana sosteneva l’autonomia procedurale delle norme antisismiche disgiunta da quelle edilizie (interpretazione condivisibile dallo scrivente), tesi non accolta dalla Corte Costituzionale; essa ha ribadito che i requisiti (antisismici, ndr) per il rilascio in sanatoria non costituiscono norme tecniche esulanti dall’ambito del governo del territorio, e sono quindi di competenza esclusiva dello Stato.
Col pregresso regime della L.R. 1/2005 le istanze di sanatoria potevano essere rilasciate SOLO SE le opere abusive rispondono al requisito di “doppia conformità” ovvero con opere oggetto di sanatoria conformi alle norme (edilizie e antisismiche ovvero NTC 2008) vigenti sia alla domanda di sanatoria sia all’epoca della realizzazione. Ne consegue inoltre che NON potevano essere rilasciate sanatorie con opere di adeguamento nell’ipotesi in cui non rispettino il suddetto criterio di doppia conformità strutturale.
La Toscana punta ad agevolare la sanatoria strutturale con la L.R. 65/2014
Con la nuova 65/2014 (Art. 182 comma 1) appare superato il concetto di “doppia conformità strutturale” (verifica fine a se stessa nel caso di normative che nel corso degli anni sono diventate sempre più stringenti) relativa alle NTC vigenti all’epoca di realizzazione dell’abuso sia alla data di presentazione della sanatoria: per superare la contrapposizione procedurale tra norme edilizie e strutturali si passa invece a richiedere una conformità ad una più generica “normativa tecnica”; ovviamente nel caso di opere ricadenti in zona sismica la questione si traduce nella conformità alla normativa antisismica ovvero nella “semplice” verifica alle NTC 2008 (….e in bocca al lupo!).
Infine, col nuovo Art. 182 comma 3 si potranno finalmente adeguare alla normativa strutturale le opere abusive non conformi (ove tecnicamente possibile) sempre a condizione che gli stessi abusi siano doppiamente conformi sul piano urbanistico, ovvero sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
Resta ferma la possibilità di sanare “strutturalmente” le opere abusive realizzate in epoca anteriore alla classificazione sismica del territorio comunale: in tal caso si continuerà a produrre solo il Certificato di Idoneità Statica.
In conclusione
Il paradosso del rispetto della doppia conformità strutturale risulta superato: col nuovo provvedimento le opere strutturali abusive potranno essere sanate se conformi alle sole norme tecniche strutturali vigenti solamente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria; per esse rimarrà difficoltosa (se non impossibile) la loro sanabilità strutturale in quanto realizzate anteriormente rispetto ai diversi aggiornamenti delle NTC, le quali nel frattempo divengono sempre più restrittive rispetto alle precedenti emanazioni.
Di converso sarà consentita (finalmente) la possibilità di adeguare strutturalmente i manufatti nei soli casi di doppia conformità urbanistica: in tale casistica risulterà assai probabile la non rispondenza degli abusi alle NTC vigenti all’istanza di sanatoria, pertanto la norma consentirà nuove opportunità professionali.
Infine, appare evidente la decisione del Legislatore regionale di adottare un indirizzo normativo in preminente favore della sicurezza e dell’incolumità; quanto sopra avviene contemporaneamente all’approvazione di un aggiornamento proprio delle suddette NTC 2008.
Vedremo poi l’effettiva applicazione.
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- Domanda sanatoria presentata nei termini dell’ordinanza ne sospende provvisoriamente l’efficacia
- Bonus Edilizi 2025 versione definitiva
- Contraddizioni tra Commerciabilità formale e Stato Legittimo
- Ultima pratica sanante, prima pronuncia Consiglio di Stato sulla Legge Salva Casa
- Come mantenere abusi rientranti in SCIA pagando sanzione pecuniaria
- Chi controlla lo Stato Legittimo dell’immobile?