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  • Carlo Pagliai
  • CILAS

Interventi ricostruttivi Superbonus su porzioni dell’edificio restano manutenzione straordinaria e in CILA

Effettuare interventi Superbonus comportanti demolizioni e ricostruzioni di parti dell’edificio, senza demolirlo integralmente, configura manutenzione straordinaria e rimane soggetta a CILAS: lo ha chiarito la sentenza TAR Salerno n. 75/2024.

La fattispecie riguarda un intervento di Super-Sismabonus che interessato un organismo edilizio in muratura, demolito su più parti e lato, compreso le strutture interne, lasciando invece in situ alcune porzioni e cantonali; l’intervento ha comportato la contestuale realizzazione di strutture in calcestruzzo armato.

A prima occhiata si tratterebbe di un intervento notevole, quasi uno “sventramento” dall’interno: quel che interessa qui è che l’intervento non ha comportato una demolizione totale. In altri termini ha riguardato una sostituzione di consistenti porzioni strutturali ammalorate, da effettuare per una corretta esecuzione strutturale e antisismica. Nel solco dei dubbi applicativi, il Comune ha provveduto ad emettere ordinanza di sospensione lavori (in direzione opposta consiglio un post relativo al mancato controllo delle CILAS).

E in tal senso il dubbio sciolto dal ricorso al TAR avverso l’ordinanza, riguarda il perimetro applicativo degli interventi di Superbonus, effettuato con Sismabonus ed Ecobonus, ammessi in CILAS: l’articolo 119 comma 13-ter D.L. 34/2020 esclude quelli comportanti demolizione e ricostruzione.

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

La sentenza ha quindi confermato diversi aspetti per gli interventi rientranti in CILAS:

  • ancorché alcuni inquadrabili nel regime ordinario di ristrutturazione edilizia, sono equiparati in via speciale “Superbonus” come manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3 c.1 lettera b) DPR 380/01;
  • possono benissimo contemplare interventi di tipo strutturale o sui prospetti;
  • interventi estesi di sostituzione strutturale rimangono assoggettati a CILAS, qualora non comportanti demolizione integrale e ricostruzione dell’organismo edilizio.

Video commento integrale: https://youtu.be/XXgNrwgD1fM

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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