Nel T.U.E. non risultano indicati con chiarezza obblighi e termini previsti invece nelle SCIA e Permesso di Costruire
L’importanza dell’asseverazioni di conformità urbanistica edilizia riguarda anche le pratiche CILA
Partendo dall’articolo 9-bis comma 1-bis del D.P.R. 380/01, introdotto col decreto legge 76/2020, esaminiamo l’obbligo di verifiche preventive sulla regolarità urbanistica edilizia degli immobili. In particolare esso trova applicazione in diverse situazioni, tra cui interventi rientranti in Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
L’obbligo di verificare lo Stato Legittimo anche nelle CILA proviene dall’articolo 34-bis T.U.E. sulle tolleranze degli immobili: esso richiama espressamente l’attestazione dello Stato legittimo dell’articolo 9-bis:
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Questa asseverazione sulle tolleranze edilizie, è necessaria per l’attestazione dello Stato legittimo in varie pratiche edilizie, comprese le compravendite.
In tanto bisogna stare in guardia sui rischi e le responsabilità a carico di noi Tecnici quando si assevera il rispetto delle tolleranze relativo allo Stato Legittimo, e pertanto la conformità: per fare ciò è necessario produrre la necessaria documentazione accurata per dimostrare la regolarità di tutte le trasformazioni avvenute nel corso del tempo.
Nelle comunicazioni edilizie soggette ad obbligo di attestazione di conformità sulle tolleranze e Stato Legittimo, vi rientrano le:
- CILA ordinarie (art. 6-bis c.2 TUE)
- CILA tardiva (art. 6-bis c. 5 TUE)
Entrambe devono contenere l’asseverazione del rispetto dello Stato legittimo, anche se in alcune Regioni tale obbligo non risulta nelle legislazioni regionali: nei casi in cui si stato rimosso o limitato per scelta, temo che tale definizione non rientri tra le loro competenze, in quanto si potrebbe incidere anche sul regime penale dei reati edilizi, di esclusiva competenza nazionale.
Poi ci sarebbe la speciale versione di CILAS (CILA superbonus) su cui l’articolo 119 comma 13-ter DL 34/2020 richiede soltanto di attestare una minima parte delle informazioni sullo Stato Legittimo, riservando tuttavia i pieni poteri di controllo della P.A. sulla legittimità dell’immobile (un ossimoro).
Inoltre, proprio la scelta di usare una speciale CILA senza stato legittimo per le opere rientrati nel Superbonus, implica che di default la normale CILA ne presupponga l’attestazione.
Concludo consigliando ai colleghi Tecnici e ai proprietari di immobili di effettuare le verifiche preventive sullo Stato legittimo, e di evitare interventi immobiliari basati su pratiche edilizie di cui non si è consapevoli della “provenienza urbanistica”, considerato che la normativa richiede un approccio completo alla verifica dell’intero edificio.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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