Cassazione conferma il concetto per qualificare illeciti edilizi e difformità al permesso di costruire
Costituisce difformità al Permesso di Costruire e pertanto punito dall’articolo 44 T.U.E. per mancata osservanza di norme e titolo abilitativo
Si torna a parlare di una particolare tipologia di difformità riscontrabile sugli edifici costruiti in forza di titolo abilitativo, quali licenza edilizia, concessione edilizia e permesso di costruire: le variazioni essenziali al permesso di costruire, previste dall’articolo 31 D.P.R. 380/01 e introdotte per la prima volta con L. 47/85.
In materia di abusivismo edilizio e regime repressivo, i titoli di licenza edilizia e concessione edilizia rilasciati in passato e non più rilasciabili dal vigente D.P.R. 380/01, sono equiparati al vigente permesso di costruire.
In particolare questo tipo di valutazione va effettuato per individuare se le difformità riscontrabili oggi, anche su edifici costruiti da tempo, rientrino nella punibilità della variazione essenziale al permesso di costruire suddivisa tra i profili:
- amministrativo: sanzione demolitoria con ordinanza (art. 31 c.2 DPR 380/01);
- penale: sanzione con ammenda (art. 44 c.1 lettera a) DPR 380/01);
Tralasciando in questo post gli aspetti amministrativi, non affatto trascurabili, soffermiamoci su quelli di natura penale.
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Natura e qualifica della variazione essenziale al Permesso di costruire
Per prima cosa occorre qualificare la natura dell’illecito edilizio riguardante la variazione essenziale al permesso di costruire, punita dall’articolo 31 e definita meglio dal successivo articolo 32 D.P.R. 380/01:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, del TUE sussiste il reato di variazione essenziale esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite;
e) la violazione della normativa edilizia antisismica.
Tra l’altro si rammenta che per valutare la qualifica di variazione essenziale occorre distinguere se:
- sussistano eventuali integrazioni previste dalle norme regionali (articolo 31. c.1), senza che questi possano ledere i principi disposti nel T.U.E;
- incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative (articolo 31. c.2);
- risulti effettuata anche su immobili sottoposti a determinati vincoli (articolo 32 c.3);
Offro un ulteriore quadro orientativo a comprendere la distinzione tra variazioni essenziali ex art. 32 T.U.E. e le possibili modifiche sostanziali che potrebbero intervenire rispetto a quanto autorizzato con permesso di costruire.
Sanzione penale prevista dall’articolo 44 DPR 380/01
Comunque sia, la Cassazione Penale ha più volte confermato che la particolare ipotesi di variazione essenziale rientra nello spettro delle condotte punite penalmente dall’articolo 44 comma 1 lettera a) D.P.R. 380/01 (Cass. Pen. n. 18073/2022, n. 41167/2012, n. 8316/2005).
La sanzione penale prevista è la seguente:
a) l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
Una difformità effettuata rispetto al Permesso di costruire, per essere qualificabile come variazione essenziale è sufficiente accertare la mancata osservanza delle modalità esecutive previste dal permesso stesso. Il discorso trova applicazione anche per le parziali difformità dal Permesso di costruire.
Il principio per cui la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale, sanzionata dall’art. 44, lett. a) T.U.E, è stato anche ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato n. 6085/2023, n. 6743/2022, n. 5620/2022, n. 6186/2021, 4279/2021), oltre che penale (Cass. Pen. 18073/2022, n. 37946/2021).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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