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Il Consiglio di Stato ribadisce la distinzione tra Stato Legittimo e relativi titoli edilizi presentati nel tempo

La definizione di Stato Legittimo introdotta nel TUE con L. 120/2020 sta entrando a pieno regime anche nelle sentenze emesse dal Consiglio di Stato.

Non c’è nessuna novità sulla questione, proprio perchè la definizione di Stato Legittimo (art. 9-bis C.1-bis DPR 380/01) è figlia della giurisprudenza amministrativa.

Diciamo pure che non ci sono buone notizie per coloro che pensano ostinatamente di “regolarizzare” la configurazione totale di un immobile ad un dato momento con la semplice presentazione di una SCIA, DIA o CILA (discorso valido anche per chi ottiene il permesso di costruire).

Infatti con sentenza n. 7621/2022 il Consiglio di Stato è tornato a spiegare ed applicare la definizione di Stato Legittimo ad un caso interessante.

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Costruzioni risalenti: presunzione o certezza epoca costruttiva

La fattispecie. Il ricorrente ha impugnato un ordinanza di demolizione e relativi atti di accertamento riguardante interventi edilizi eseguiti senza alcun titolo autorizzativo sull’immobile.

Tali opere illecite consisterebbero in ampliamento fuori sagoma dall’edificio esistente, nonchè nel mutamento di destinazione d’uso da deposito a residenza.

Tra i motivi di ricorso, viene contestato che tale maggiore volumetria sarebbe risalente ad epoca anteriore all’obbligo di licenza edilizia ai sensi dell’art. 31 L. 1150/42 per costruzioni situate all’interno del centro abitato. In altre parole sarebbe stato realizzato anteriormente al 31 ottobre 1942.

Peraltro, tra i vari motivi di ricorso viene sollevata la mancata ponderazione tra il notevole arco di tempo trascorso dalla asserita costruzione, elemento sollevato per conservare l’opera contestata.

Stato Legittimo: ogni pratica edilizia autorizza il singolo intervento, senza sanare quanto esistente

Dagli atti e accertamenti menzionati in sentenza risulta che la porzione immobiliare non risulta rappresentata dalla planimetria catastale di impianto (1940), e neppure nelle aerofotogrammetrie del 1972 e 1985.

Inutile dire che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, emesse per autocertificare l’epoca di costruzione, siano state ritenute non idonee per assumere valore probatorio. Questo anche perchè l’onere della prova è posto a carico del soggetto richiedente per il principio di vicinanza alla prova.

Tale volumetria illecita non risulta rappresentata nella documentazione tecnica di alcune DIA e SCIA presentate tra il 2008 e 2011; inoltre il Comune fonda il provvedimento repressivo considerando l’accertata difformità degli interventi indicati nella SCIA del 2011, rispetto ai grafici allegati ad una precedente richiesta di permesso di costruire del 2003.

Proseguendo la lettura della sentenza, sono interessanti le motivazioni che convalidano l’ordinanza di demolizione emessa avverso l’intervento abusivo.

Va ribadito che, ai sensi dell’art. 9 bis d.P.R. 380/2001, lo Stato legittimo dell’immobile è quello corrispondente ai contenuti dei rispettivi titoli abilitativi, relativi non solo all’originaria edificazione, ma anche alle sue successive vicende trasformative.

Infatti, il Consiglio di Stato afferma che l’autorizzazione di un singolo e sporadico intervento edilizio, ottenuta valendosi della disciplina semplificatrice della SCIA, non s’estende tout court all’intera struttura della costruzione abusiva su cui esso l’intervento incide.

Lo stesso ragionamento si applica anche per le verbalizzazione e accertamenti fatti dalla competente polizia: la mancata verbalizzazione dell’abuso non determina attestazione di conformità edilizia delle opere realizzate.

Conclusioni e consigli

In buona sintesi: ogni pratica edilizia può legittimare il singolo intervento, senza autorizzare e legittimare l’effettivo stato dei luoghi, coerente o meno per rappresentazione grafica coi precedenti titoli edilizi.

Per cui è essenziale lo studio scientifico per evidenziare la storia costruttiva e delle trasformazioni del fabbricato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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