Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
Hanno funzione accessoria di godimento spazio esterno e non devono configurare estensione del fabbricato principale
Riprendo l’argomento per aiutare a distinguere alcuni elementi di arredo da installare negli edifici, evitando di realizzare interventi configurabili come ristrutturazione edilizia o perfino nuova costruzione.
Intanto occorre consigliare che non conviene “esagerare” e interpretare le definizioni di edilizia libera per creare spazi ad uso permanente, sia in ambito residenziale o produttivo, perchè il passo è breve.
Infatti c’è il tipico vizietto di aggiungere un telone di qui, una vetrata scorrevole di là, e trovarsi di fatto un dehor o perfino una stanza in più, come dicono spudoratamente molte pubblicità, dichiarando perfino l’esonero da ogni permesso edilizio.
Fatta questa premessa, reputo opportuno riportare due rispettive definizioni di questi elementi rientranti in regime di edilizia libera, sempre al netto di diverse disposizioni previste da norme di settore, vincoli e regolamenti locali:
Non si può immaginare la loro installazione libera sul Colosseo, tanto per fare un esempio estremo.
Pergotenda, elemento accessorio di sostegno ed estensione della tenda
La pergotenda è menzionata (ma non descritta) nel Glossario per l’Edilizia libera, emanato con C.U. il 22 febbraio 2018 (D.M. 02/03/2018), alla voce n. 50 della relativa Tabella.
Si possono estrapolare finalità e caratteristiche generali della c.d. “pergotenda”: intanto non è soggetta all’ottenimento di titolo abilitativo (nell’ambito tipicamente comunale, restando invariati invece le norme speciali, di settore, vincoli e regolamentazione locale).
L’aspetto importante che connota la pergotenda non è la struttura in sé, ma dalla tenda che protegge dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio (Consiglio di Stato n. 840/2021, n. 4472/2019).
Pertanto “la pergotenda consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (TAR Campania n. 497/2022, Consiglio di Stato n. 306/2017).
Un’altra definizione si ricava dallasentenza del Consiglio di Stato n. 1207/2021, ripresa anche dalla più recente TAR Campania 479/2022:
“in materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di cd. edilizia libera, si individuano nel fatto che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.”
La stessa giurisprudenza elenca cinque punti essenziali che caratterizzano la Pergotenda:
- è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo;
- sotto il profilo normativo la realizzazione di tale costruzione, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera, secondo la configurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche;
- per aversi una costruzione definibile come tale (c.d. pergotenda) occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo) deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda;
- la tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può definirsi “pergotenda” e non considerarsi una “nuova costruzione”, deve essere in materiale plastico e retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, “onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie”;
- inoltre l’elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.” (TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater, 22 dicembre 2017, n. 12632).
Pergolato, manufatto leggero di sostegno piante e privo di copertura
Anche per la definizione di pergolato è preferibile fare riferimento alla svariata giurisprudenza, in quanto la definizione alla voce n. 46 nella tabella del Glossario Edilizia Libera non è detto granché: Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Intanto c’è da capire come determinare quelle “limitate dimensioni”, senza riferimenti quantitativi rischia di essere una valutazione discrezionale e soggettiva da parte di tutti.
Lo stesso dicasi anche per coloro che intendono installare pannelli solari fotovoltaici su pergolati, dilatando erroneamente la sua definizione (Pergola Fotovoltaica)
Premetto anche che possono essere interscambiati i termini di pergola e pergolato, anche se a mio avviso il pergolato sarebbe più da riferirsi a quello in aderenza ad un fabbricato.
Affinché non comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, le principali caratteristiche del pergolato sono:
- funzione ornamentale;
- amovibilità;
- non infisso al pavimento (e quindi elemento di arredo);
- privo di copertura, anche parziale;
- privo di pareti, tamponature o chiusure laterale di qualsiasi tipo;
Dalla sentenza di Cassazione Penale n. 8090/2022 (anche Cass. Pen. n. 15223/2022), possiamo ricavare la definizione estesa di pergolato:
un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti.
Nella stessa direzione, anche il TAR Lazio n. 5634/2021:
Pergolato: deve intendersi una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richieda alcun titolo edilizio a meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.
Aggiornamento aggiunto e riferito a sentenza di Consiglio di Stato n. 8/2022, che ritiene di qualificare un pergolato quando si è di fronte a:
“un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti” (vedi anche Cons. di Stato n. 4001/2018).
Conclusioni
A titolo di consiglio, è prudente sincerarsi che il manufatto o elemento da installare configuri davvero pergotenda o pergolato, perchè molti venditori di certi manufatti spingono a sminuirli, millantando semplificazioni normative o giurisprudenze che non sono attinenti.
Provo a dare un criterio utile: se è fissato al suolo e non ci piove sotto, fa costruzione e volume. Più chiaro di così…
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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