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Tipologie di polizza assicurativa, requisiti imprescindibili e chiarimenti in genere per Tecnico asseveratore

Ringrazio l’assicuratore Donatello Faggi per consentirmi la pubblicazione di questa sua guida, per scegliere la polizza assicurativa più adeguata per i Tecnici professionisti che faranno asseverazione dei seguenti bonus edilizi “minori”:

  • Bonus Facciate
  • Bonus Ristrutturazioni 50%
  • Ecobonus 50-65%
  • Sismabonus ordinari
  • Fotovoltaico 50%;
  • Barriere Architettoniche 75%
  • Ecc.

I tecnici Asseveratori dei vari bonus edilizi si devono munire di adeguata copertura assicurativa per l’attività specifica. Questo è quanto previsto dalla recente Legge n. 234 del 30/12/2021.

Essa ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, cioè l’obbligo di asseverazione congruità prezzi per tutti i bonus edilizi “minori”, rinviando espressamente alle stesse disposizioni per l’Asseverazione Superbonus ex articolo 119, comma 13-bis DL 34/2020. Tale prestazione è stata da subito sottoposta alla condizione essenziale di possesso adeguata polizza assicurativa di cui al successivo articolo 14, quale presupposto di efficacia dell’asseverazione stessa sia nel ramo Ecobonus 110, sia nel Sismabonus 110.
Infatti l’art. 2 comma 4 del Decreto attuativo “Asseverazioni” del 6 agosto 2020 dispone espressamente che il <<tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione,
che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento
>>.

Pertanto alla luce di quanto emanato, non vi è alcuna distinzione, almeno per il momento, tra la polizza in capo all’Asseveratore del 110% e quella per l’Asseveratore dei bonus minori. Coloro che asseverano in base alla legge n° 234/2021 ed in base al DL 34/2020 Super bonus, dovranno assicurarsi, con paritetiche modalità e garanzie.

I vari decreti e leggi che si sono susseguiti dal luglio del 2020 (DL n. 34) sono più volte entrati nell’argomento, miriadi di Faq ed interpelli vari, hanno indotto il legislatore, nel dicembre del 2020 (Legge N° 178) a precisare che il professionista, per ottemperare a quanto previsto dalla norma, può anche utilizzare la sua polizza utilizzata per l’attività ordinaria, applicando le specificità richieste.

Come concetto di base, è condivisibile, ma quanto il legislatore richiede è pressoché impraticabile. Nel dettaglio si precisa che la polizza deve avere retroattività quinquennale, ed in maniera del tutto impropria rispetto al Decreto legge 34/2020, deve anche avere ultrattività di anni cinque.

Ma come? A luglio 2020 nasce il Decreto Legge 34/2020 (convertito in L. 77/2020), perché la polizza deve essere retroattiva sino al luglio del 2015, quando il decreto non esisteva?

La ultrattività, o se preferite garanzia postuma,  deve essere di anni cinque, ma perché tale indicazione, se fin dalla prima versione del DL 34/2020, l’art. 121 comma 4 richiamava norme fiscali che prevedono otto anni per effettuare accertamenti, tra l’altro decorrenti dall’anno successivo all’ultima dichiarazione rateale in compensazione ex art. 27 commi da 16 a 20 D.L. 185/2008 ? Non sarebbe stato più utile richiedere una copertura efficace con postuma estesa a tutto l’effettivo periodo di possibile accertamento fiscale?

A tali domande, non c’è risposta, se non la conseguente scelta obbligata di acquistare una polizza espressamente dedicata per tale attività.

E qui entriamo nel mirabolante mondo delle definizioni. Stand alone, claims made, a consumo, sull’opera, single project e altre che vi risparmio. Proviamo a fare chiarezza, spiegando le definizioni necessarie per comprendere.

  • Polizza claims made: è una condizione delle coperture assicurative molto semplice, in quanto specifica che la copertura vale per il periodo di efficacia delle polizze. È come dire che sei assicurato, solo per il periodo, per il quale la polizza è valida. Da qui nasce la necessità di avere la “retroattività” e la garanzia “postuma” o “ultrattività”, questo per garantire quanto svolto in precedenza alla stipula della polizza e quanto potrà essere richiesto dal danneggiato, successivamente all’interruzione della copertura. Concetti banali, sui quali vi esorto a riflettere, e non solo per la copertura dell’Asseveratore: se la polizza vale per il solo periodo di efficacia, in quanto claims made, la polizza deve valere anche indietro nel tempo, e nel futuro se non sarà rinnovata negli anni a venire.
  • Polizza stand alone. È una polizza a sé stante, è l’opposto della modifica alla polizza per attività ordinaria. Per essere chiari, mi compro una polizza specifica per l’attività specifica. Per fare un parallelo, è la classica polizza Ex Legge Merloni (appalti pubblici), che si acquista da un assicuratore diverso da quello che presta la RC  per attività ordinaria. Quella polizza è definita stand alone. Quindi il professionista assicurato con “Cippa Lippa assicurazioni” per attività ordinaria, compra la polizza per Asseveratore da “Allaccia Scarpa assicurazioni” e acquisterà una polizza stand alone in forma claims made, per l’attività specifica.
  • Polizza Single project. È una polizza per la copertura dell’Asseveratore, e vale solo ed esclusivamente per quel progetto/lavoro/asseverazione. Anche se single project, deve prevedere i requisiti previsti dalla norma. È pacifico che non siano le più convenienti economicamente, né tantomeno le più comode/pratiche da sottoscrivere.  Immaginate di asseverare per 96.000 €, sareste costretti ad acquistare una polizza con massimale per 500.000 €, come richiesto dalla norma.  Immaginate di sottoscriverne una decina, insomma per garantire 960.000 € sareste assicurati per 5.000.000,00 €, è implicito che il costo non sia “vantaggioso” per nessuno, se non per l’assicuratore. Altro discorso invece è se il massimale richiesto per l’asseverazione possa definirsi importante, over 2.500.000 €. In questi casi può essere conveniente utilizzare una polizza ad hoc, per ridurre i costi, e non andare a ledere il massimale della polizza di Asseveratore “classica”. Insomma le single project, sono coperture per importi lavori importanti, che vengono utilizzate per interventi specifici e mirati. Ad oggi il mercato degli assicuratori che prestano tali coperture, è molto ristretto, si è assistito alla fuga dei più noti player del mercato, a fronte di richieste con importi sempre maggiori.
  • La polizza a consumo. La polizza a consumo, non esiste! Il legislatore, nelle varie norme, richiede che la polizza garantisca l’attività dell’Asseveratore, specificandone modalità e importi. La polizza a consumo, è una stortura del mercato, prodotta dalle tipologie di asseverazione. Chi assevera attraverso il portale Enea, pratiche Ecobous 110%, si imbatte nel “consumo del massimale di polizza”, ogni pratica caricata erode il massimale (come una tessera a scalare), immagino sappiate di cosa sto parlando.
    Il professionista che assevera pratiche diverse dal Sismabonus 110% e bonus edilizi diversi da quelli energetici con deposito ENEA, dichiara solo di avere la polizza. Quindi la polizza a consumo non esiste, ma esiste solo il consumo del massimale se effettuate pratiche Ecobonus 110% sul portale Enea. Detto ciò diventa requisito imprescindibile avere un massimale congruo con il numero delle asseverazioni ed il loro valore. In buona sostanza, l’adeguatezza del massimale, è da considerarsi individuale per ogni Asseveratore, non può essere consigliato un “giusto massimale”, se non dopo l’analisi dei lavori svolti, il loro valore ed il loro numero.

Quindi, quale polizza si deve scegliere e quali requisiti deve prevedere, per potersi sentire garantiti?

Vediamo di riassumere didascalicamente i criteri e modalità essenziali di valutazione della polizza RC professionale che il Tecnico asseveratore (geometra, architetto e ingegnere) dovrà conoscere.

La polizza in sostanza:

  • deve essere strutturata e coordinata sulla normativa, meglio se il riferimento è esplicito, in particolare DL 34/2020 Art. 119 c.13, c.13-bis e Art. 121 c.1-ter. Per il momento, ed immagino anche per il futuro, non troverete polizze che fanno riferimento alla normativa n° 178 del 2020 o alla n° 234 del 2021, in quanto entrambe rimandano tutte al DL 34/2020. Per questo motivo trovo molto difficile che le compagnie, cambino i testi di polizza, per altro inutilmente, per specificare ciò che è già ricompreso.
  • deve prevedere la retroattività sino:
    al 1 luglio del 2020, nascita del DL 34/2020 per Superbonus 110;
    al 12 novembre 2021 per Bonus edilizi “minori” relativamente all’entrata in vigore dell’ex Decreto “Antifrodi” DL 157/2021, rimasto comunque valido prima della trasfusione nella L. 234/2021.
  • È opportuno che indennizzi anche le sanzioni, interessi e/o multe in capo al cliente. L’erario ha la facoltà di comminare sanzioni per beneficio di errato credito di imposta. Essendo anche “considerevoli”, sarebbe molto “utile” che fossero comprese nell’indennizzo.
  • È fondamentale tenere in fortissima considerazione che la polizza preveda la clausola di “responsabilità solidale”. Ad oggi è una condizione alla quale il professionista non può rinunciare, il rischio di non solvibilità di vari soggetti è elevatissimo. Per questo motivo avere una polizza priva di tale garanzia, espone il professionista a rifondere eventuali importi, non indennizzati dall’assicuratore, con il proprio patrimonio.
  • deve prevedere la copertura anche nei casi in cui il professionista operi per le asseverazioni di opere e/o interventi progettati, diretti e/o certificati dallo stesso.
  • deve prevedere la garanzia postuma di almeno anni 8. Il periodo a disposizione dell’erario per contestare la correttezza del recupero fiscale in capo al cliente.
    Tale garanzia può essere compresa nel premio annuo o acquistabile successivamente alla scadenza, ed è assai consigliato che sia compresa nel premio annuo. Detto ciò, deve essere chiaro il riferimento nelle condizioni di polizza della presenza della garanzia o della possibilità di acquisto successivo, con specificati i costi per anno. Il rischio di costi inaspettati è elevatissimo.
  • non dovrebbe avere franchigie o scoperti ridottissimi, o non averne affatto. Se così non fosse, attenzione agli scoperti, sono in misura percentuale sul danno e possono impattare in maniera considerevole sulle tasche del professionista.
  • deve prevedere la clausola di indennizzo per la “responsabilità amministrativa e amministrativo contabile “. Per capirsi deve garantire che gli assicuratori rispondano dei danni conseguenti a PERDITE cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all’Erario con responsabilità amministrativa e amministrativo/ contabile, in conseguenza di ERRORI commessi dall’ASSICURATO nell’esercizio delle proprie funzioni e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti. Questo è veramente l’oggetto della polizza, non sottovalutate l’assenza di tale precisazione.
  • Infine dovrebbe avere un costo ragionevole. Calcolate il costo di una responsabilità civile professionale “adeguata” e confrontatelo con la richiesta del premio per l’attività di Asseveratore.  non può essere tre volte, né il solo 10% della responsabilità civile professionale. Se così fosse, è meglio stare attenti. Insomma, si usi la diligenza del buon padre di famiglia, e si presti attenzione.

In conclusione, la norma alla quale fare riferimento per l’obbligo di polizza, è il famigerato DL 34/2020 nello specifico gli articolo 119 (commi 13, 13-bis e 14) e articolo 121 comma 1-ter. Per quanto riguarda la durata della garanzia “postuma”, fa da padrone il riferimento alla possibilità temporale dell’Erario di richiedere eventuali benefici fiscali non dovuti, ed infine per l’adeguatezza della copertura, è consigliabile trovarne una, che preveda le garanzie sopra riportate.

Buona asseverazione a tutti.

Donatello Faggi donatello@faggiefaggi.com

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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