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Cessazione del reato urbanistico permanente, criteri stabiliti per calcolo di prescrizione, sospensione e interruzione

Per definire l’esatto momento da cui conteggiare la decorrenza del termine di prescrizione del reato edilizio, occorre prima definire la tipologia del reato edilizio.

In particolare è necessario individuare il momento da cui ha inizio la natura permanente del reato di abuso edilizio.

Facendo riferimento a quanto già pubblicato su questo blog, e sulla recente sentenza di Cassazione Penale n. 37843/2021, partiamo dalla definizione di natura permanente del reato.

Ricordo inoltre che ci sono diverse tipologie di reati edilizi, ma in questo articolo d’ora in avanti tratteremo quelli sanzionati penalmente ai sensi dell’art. 44 DPR 380/01, tralasciando qui l’ipotesi di lottizzazione abusiva che merita trattazione separata.

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INDICE

Natura permanente del reato edilizio: definizione e giurisprudenza

L’abuso edilizio è un reato sanzionato (appunto) penalmente, e ha natura permanente (e non più istantanea).

Infatti la corretta qualificazione della natura istantanea o permanente degli illeciti edilizi è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale ormai superato dal più recente filone giurisprudenziale (Cass. Pen n. 7404/2021, n. 1145/2015, n. 12235/2014), il quale ritiene che la consumazione si protrae fino a quando il responsabile:

  • non presenta la relativa denuncia;
  • ovvero non termina l’intervento edilizio;

Inoltre il carattere permanente del reato di abuso edilizio prevede ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Cass. Pen. 7404/2021, Cass. Pen. Sezioni Unite n. 17178/2002).

Si è poi precisato che la cessazione dell’attività abusiva si ha con l’ultimazione dei lavori per
completamento dell’opera
(Cass. Pen. n. 7404/2021, Cass. Pen. SU n. 17178/2002), con:

  • la sospensione totale dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale)
  • con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio

Permanenza o ripresa dei lavori: valutazione unitarietà dell’abuso edilizio

L’individuazione dell’ultimo momento consumativo del reato edilizio, da cui decorre il conteggio della prescrizione, è una fase importante nei processi giudiziari perchè serve per calcolare la relativa prescrizione del reato.

E qui diventa importante capire quando sia avvenuto l’ultimo intervento edilizio, anche parziale o di modesta entità: perchè anche l’esecuzione o ripresa dei lavori di minima entità sposta nel tempo il calcolo della prescrizione penale.

Infatti in tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera abusiva ai fini della individuazione per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa opera nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Cass. Pen. n. 7407/2021, n. 30147/2017), comprese anche le parti che costituiscono annessi dell’abitazione (Cass. Pen. n. 8172/2010).

Sul punto è stato chiarito che l’ultimazione dell’opera abusiva coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Cass. Pen. 7404/2021, n. 48002/2014, n. 32969/2005).

Secondo un orientamento interpretativo, esistono anche casi marginali in cui la permanenza del reato edilizio sia terminata anche senza l’ultimazione del manufatto, ad esempio in caso di ininterrotto utilizzo del bene tramite attivazione delle relative utenze di acqua, gas, elettricità, ecc (Cass. Pen. 37843/2021).

In altre parole si tratta di un manufatto o edificio concretamente funzionale, dotato di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal primo comma dell’art. 25 del TU dell’edilizia, che fissa “entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (Cass. Pen. 7404/2021).

Invece, lo stato rustico dell’immobile non può essere considerato ultimato (Cass. Pen. 37843/2021).

Estinzione del reato edilizio per intervenuta prescrizione.

La prescrizione è una modalità di estinzione definitiva di un reato per intervenuta decorrenza temporale dall’esecuzione del reato.

Su questo aspetto si riprende quanto già analizzato tempo fa in apposito articolo, analizzato la sentenza di Cass. Penale a Sezioni Unite n. 15427/2016.

La normativa italiana prevede diversi termini di decorrenza della prescrizione per rispettive tipologie di reato, tra cui quelli di abuso edilizio. Si premette che gli illeciti in materia edilizia sono tutti contravvenzioni, ovvero puniti con arresto e ammenda.

Ad oggi per i reati edilizi si prescrivono in base al fatto che sia iniziata o meno l’azione penale:

Il calcolo della decorrenza prescrittiva inizia da precisi momenti che in sintesi sono:

  • ultimazione dell’opera abusiva;
  • emanazione sentenza di primo grado;
  • esecuzione del provvedimento interruttivo dell’abuso (sequestro del cantiere);
  • desistenza e demolizione volontaria;

In questi conteggi, occorre pure tenere conto delle cause sospensive o interruttive del calcolo.

La decorrenza della prescrizione, tra sospensione e interruzione.

Esistono due possibili modalità o ipotesi che riguardano il calcolo della decorrenza della prescrizione, cioè i termini sospendono o interrompono:

sospensione: caduta del motivo sospensivo comporta la prosecuzione della decorrenza residuale, tenendo conto di quello trascorso tra commissione del reato e causa sospensiva;

interruzione: caduta del motivo interruttivo comporta azzeramento della decorrenza;

In materia di reati di abuso edilizio esiste una specifica causa sospensiva applicabile sul piano penale, ed è prevista dal comma 1 dell’art. 45 del T.U. dell’edilizia DPR 380/01, e sovviene con l’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36.

  1. L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36.

Infatti la presentazione di istanza per Accertamento di conformità al comune, durante il processo penale avviato, consente al giudice di disporre la sospensione del procedimento. Al netto dei possibili scenari di diniego della sanatoria, si ricorda che al Giudice penale spetta il potere di valutare la legittimità del permesso di costruire rilasciato in sanatoria.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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