L'importanza dell'asseverazioni di conformità urbanistica edilizia riguarda anche le pratiche CILA
Interventi su immobili sottoposti al vincolo del Codice devono ottenere l’eventuale autorizzazione paesaggistica.
Partiamo prima dall’inquadramento di questo “titolo abilitativo anomalo”, visto che attualmente il DPR 380/01 non lo qualifica espressamente come tale.
Ritengo utile estrapolare alcuni principi dalla recente giurisprudenza amministrativa, in grado di delineare il perimetro applicativo della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) di cui all’art. 6-bis DPR 380/01.
INDICE
- CILA, ambito applicativo in edilizia
- Zone e immobili con vincolo paesaggistico: efficacia CILA condizionata all’autorizzazione paesaggistica
- CILA, autorizzazione paesaggistica contestuale o differita
- Consigli utili
Chiaramente, il discorso vale anche per la speciale versione CILA del Superbonus art. 119 c.13-ter DL 34/2020, cioè la CILAS.
CILA, ambito applicativo in edilizia
In particolare estraggo un passaggio interessante dalla sentenza TAR Campania n. 552/2021:
<<la CILA, a differenza della SCIA, si configura come un mero atto di comunicazione privo di effetti abilitativi propri, che viceversa derivano direttamente dalla legge in forza della libera eseguibilità di determinate attività edilizie. Ne costituisce conferma il fatto che l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi appunto in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa, come avvenuto nella specie (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 17 settembre 2018 n. 5516; TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415)”.
Da questa massima si possono estrapolare diversi punti notevoli da evidenziare secondo i quali la CILA:
- è un atto di comunicazione, privo di effetto abilitante (e allora non è un titolo abilitativo proprio come Permesso e SCIA);
- è valida soltanto a condizione che l’intervento oggetto di CILA sia conforme alla disciplina urbanistico edilizia e alle norme di settore aventi incidenza urbanistico edilizia (es. Paesaggistica);
- è consentito al Comune di respingerla, archiviarla o dichiararla irricevibile;
- il Comune non è tenuto a riscontrare la CILA con atti espressi (assenso o diniego);
- al Comune restano impregiudicati i propri poteri sanzionatori e repressivi
Analizzando bene l’art. 6-bis comma 1 del DPR 380/01, emerge chiaramente che sulla validità o possibilità di depositare la CILA pende una condizione essenziale, cioè “fatte salve le prescrizioni della disciplina urbanistico edilizia vigente”:
1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La definizione di “disciplina urbanistico-edilizia vigente” comprende qualsiasi normativa speciale o di settore quale appunto è la Paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017).
La CILA pertanto ha un perimetro e margini di manovra ben preciso, tuttavia è una procedura legata e condizionata al rispetto di tutti i presupposti e prescrizioni indicate dalle diverse normative:
- Paesaggistica
- Beni culturali
- Vincolistica varia
- Barriere Architettoniche L.13/89
- Risparmio energetico L. 10/1991
- ecc.
Zone e immobili con vincolo paesaggistico: efficacia CILA condizionata all’autorizzazione paesaggistica
Per essere sicuri di ciò, è sufficiente consultare l’art. 6-bis DPR 380/01 e la modulistica unificata nazionale della CILA, in cui si può evincere chiaramente il rapporto tra CILA e materia paesaggistica.
Se l’immobile è sottoposto ai vincoli del Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, in particolare per la Parte III, la presentazione della CILA deve tenerne conto affinché possa diventare efficace. In caso contrario la CILA, e il relativo intervento compiuto senza premunirsi della relativa Autorizzazione paesaggistica (se dovuta), configurano illecito edilizio primario.
Infatti gli interventi edilizi compiuti in assenza di Autorizzazione paesaggistica non si possono considerare di poca rilevanza, vedasi articoli 31 e 32 del DPR 380/01, nonchè l’articolo 181 del D.Lgs. 42/2004.
Certamente, esiste anche la possibilità che l’intervento su questi immobili sia esonerato dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, anche in versione semplificata. Stiamo parlando del più recente testo unico di semplificazione dell’Autorizzazione Paesaggistica cioè il DPR 31/2017.
CILA, autorizzazione paesaggistica contestuale o differita
Consultando anche il modulo unificato nazionale della CILA, si può osservare che per quanto attiene gli atti di assenso o autorizzativi è possibile:
- presentarli contestualmente;
- allegare la richiesta di acquisizione tramite il SUE;
Tra l’altro emerge che il richiedente dichiara che l’intervento non può avere inizio fintanto che lo Sportello Unico Edilizia non comunica l’avvenuto ottenimento o rilascio dei relativi atti di assenso.
Possiamo concludere che le opere rientranti in CILA su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, possano essere avviate soltanto quando si sia ottenuta l’autorizzazione paesaggistica ordinaria (D.Lgs., 42/2004) o autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata (DPR 31/2017).
Certamente, si ripete che esistono anche le opere esonerate dall’obbligo di ottenere qualsiasi autorizzazione paesaggistica, cioè quelle previste dall’Allegato A del DPR 31/2017.
Consigli utili
La presentazione di una CILA, senza autorizzazione paesaggistica altrimenti dovuta, su immobili sottoposto al relativo vincolo non è consigliata, perchè rende inefficace l’intervento compiuto con essa.
Inoltre bisogna essere davvero sicuri che si ricada nell’ambito dell’esonero o meno (DPR 31/2017 Allegato A), onde evitare di effettuare interventi edilizi illeciti, e anche di una certa rilevanza e sanzioni penali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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