Natura giuridica SCIA non prevede l'avvio del procedimento o preavviso di rigetto art. 10-bis
Carenze negli elaborati e documenti delle pratiche edilizie equivalgono a falsa rappresentazione dello stato di fatto
Se vi è arrivata una richiesta di integrazione ad una SCIA a diversi mesi di distanza dalla data di presentazione, sappiate che il Comune potrebbe aver fatto alcune valutazioni circa la sua inefficacia causata dalla incompletezza. In altre parole l’incompletezza formale o documentale della SCIA potrebbe aver impedito la decorrenza dei termini per richieste di integrazioni o poteri inibitori/conformativi.
Devo premettere che il discorso vale per la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ma anche per la vecchia Denuncia Inizio Attività (DIA), e per la CILA; sul Permesso di Costruire dovremmo fare un approfondimento a parte.
Nel caso di Denuncia di inizio attività e/o Segnalazione certificata di inizio attività, il legislatore con L. 241/90 art. 19 comma 6-ter ha espressamente ribadito che esse «non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili».
Da ciò consegue anche che l’incompleta e/o inesatta rappresentazione della realtà e dell’intervento progettato priva totalmente di ogni effetto tale iniziativa del privato (Cons. di Stato n. 1227/2019).
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Incompletezza formale e sostanziale della pratica, ed equiparazione a falsa rappresentazione.
Anche nell’attuale quadro normativo (DPR 380/01 e L. 241/90) appare evidente il rilievo e punibilità della falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, la quale può avvenire anche col solo silenzio su circostanze rilevanti o al riferimento solo parziale delle medesime (Cons. di Stato n. 1227/2019). E per erronea si deve intendere anche per incompletezza.
L’erronea o falsa rappresentazione della pratica edilizia si manifesta nella sua oggettività e non richiede alcun accertamento processuale penale (cfr. sul punto, Cons. di Stato n. 4374/2018, n. 1227/2019); ciò elimina in partenza qualsiasi affidamento del privato, legittimando l’intervento in autotutela sui provvedimenti amministrativi conseguiti in base a tale rappresentazione, anche oltre il limite temporale fissato dall’art. 21 – nonies della l. n. 241/90.
Si tratta del famoso termine una volta di 18 mesi, ridotto a 12 mesi con L. 108/2021 art. 63 comma 1.:
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
La SCIA è efficace e valida soltanto quando è completa formalmente e sostanzialmente
In giurisprudenza amministrativa è confermato il principio per cui “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Consiglio di Stato n. 2799/2021, n. 2584/2018, n. 1416/2014).
Essa è inidonea a costituire valido ed efficace titolo abilitativo “tacito”, posto che soltanto una SCIA completa legittima l’esercizio dell’attività edilizia.
Le conseguenze immediate sono:
- l’intervento edilizio eventualmente avviato o compiuto si qualifica avvenuto in assenza dei presupposti di legge;
- le opere risultano abusive perchè compiute in assenza del relativo titolo edilizio;
Questi principi sono già stati ampiamente confermati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato n. 6790/2020).
Laddove la SCIA (e anche DIA e CILA) rechi dichiarazioni incomplete o addirittura non conformi alla situazione di fatto e di diritto esistente, va esclusa che essa abbia prodotto un effetto legittimante alla realizzazione di opere edilizie (TAR Napoli n. 2754/2021, n. 143/2019).
Per questi motivi, anche l‘incompletezza della pratica edilizia non può generare alcuna efficacia di essa, e viene equiparata alla falsa rappresentazione dello stato di fatto.
Una rappresentazione incompleta e/o anche parziale, corrisponde ad una situazione non veritiera da parte del soggetto presentatore della SCIA, ed è considerata dalla giurisprudenza amministrativa circostanza sufficiente per ritenere non applicabile l’esercizio dei poteri di cui al comma 4 dell’art.19 L: 241/90 il termine decadenziale di 18 mesi (oggi 12) per l’esercizio dei relativi poteri ( (TAR Napoli n. 2754/2021, TAR Venezia n.1060/2020, TAR Napoli n. 2993/2015; TAR Lazio, Roma n. 3506/2013; TAR Napoli n. 5367/2012).
Facciamo un esempio, una SCIA che avrebbe richiesto anche una autorizzazione paesaggistica, non assume efficacia fintanto che tale atto non sia stato emanato dalla P.A. competente.
Oppure prendiamo il caso di una pratica edilizia per cambio di destinazione d’uso dell’immobile, corredata soltanto da uno scarno elaborato grafico e dunque visibilmente incompleta, appare non idonea a rappresentare alcuno dei requisiti necessari ai fini dell’insediamento dell’attività produttiva, sicché essa va anche ritenuta inidonea ad assicurare i reclamati effetti preclusivi dell’esercizio del potere inibitorio dell’Amministrazione, conseguente (ma, come detto, solo nel caso di D.I.A. pienamente efficace) al decorso del termine stabilito dal previgente art. 19, 3° comma, L. 241/1990 (TAR Venezia n. 1060/2020).
SCIA incompleta e quindi inefficace: richieste integrazioni legittime dopo molti mesi?
Partiamo dai principi che sono emersi dalla predetta giurisprudenza: l’efficacia della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) è condizionata alla sua completezza formale e sostanziale. E a questo punto, norme alla mano, il discorso vale anche per CILA e le vecchie DIA.
Ma se una SCIA non ha mai maturato un punto di completezza effettiva (formale e sostanziale), significa che la sua incompletezza non genera alcuna legittimazione all’opera edilizia oggetto della pratica. Questa circostanza, purtroppo, è sufficiente per consentire al Comune di applicare i:
- poteri inibitori e conformativi (con tipica richiesta di integrazioni che avviene nei primi trenta giorni dalla presentazione), anche oltre i predetti trenta giorni;
- poteri inibitori e conformativi sussistendone le ragioni di interesse pubblico (come regime annullamento autotutela art. 12-nonies L. 241/90) nei successivi 18 mesi (ridotti a 12 mesi con L. 108/2021);
- poteri inibitori e conformativi quando siano stati riscontrate false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, che possono essere annullati dall’amministrazione, sempre e anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui punto precedente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 445/2000.
Infatti per la decorrenza del termine di controllo “ordinario” sulla SCIA/DIA di trenta giorni, ex art. 19, comma 3 legge n. 241/1990, è necessario che sussistano nella loro interezza i presupposti di efficacia della SCIA/DIA, ossia che risulti debitamente comprovato, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso delle certificazioni e dei requisiti richiesti. (cfr. TAR Roma 7811/2021, T.A.R. Venezia n. 1060/2020, T.A.R. Milano n. 1303/2020).
Conclusioni
Se posso aggiungere a margine, non si tratta di una novità.
Questo criterio vale anche per il silenzio assenso delle pratiche edilizie, quali Permesso di Costruire, autorizzazione sismica, ecc.
Il silenzio assenso si forma col presupposto che la pratica edilizia abbia tutti i requisiti e presupposti previsti dalla normativa, tra cui completezza formale e sostanziale.
Praticamente ineccepibile, e qui se entriamo nel merito della completa rappresentazione grafica dello stato di fatto e dell’intervento edilizio, rischiamo di uscire dal tecnicismo e di entrare nella discrezionalità.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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