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La ripartizione avviene su base complessiva, parziale o per categorie di opere incentivate?

Ricevo e pubblico volentieri una prima parte di riflessioni già condivise dalla Dott. Fabiana Nesi, in materia delicata della gestione stati avanzamento lavori, in vista delle scadenze delle asseverazioni e pagamenti. Vi lascio alla lettura interessante…


Ci siamo posti davvero tanti dubbi in merito al calcolo degli Stati di Avanzamento Lavori previsti dall’articolo 121 c.1 bis D.L. 34/2020 sin dalla sua stesura.

Sono state scritte intere pagine di pareri e commenti sull’argomento e sono stati inviati parecchi interpelli all’Agenzia delle Entrate per far luce su questo aspetto che è determinante per poter rientrare nel brevissimo termine della moneta investita per gli interventi di Efficientamento Energetico e Sismico previsti dall’articolo 119 del D.L. 34/2020.

art. 121 c. 1-bis D.L. 34/2020

L’opzione di cui al comma 1 ( ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura) può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere giù di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

LE DOMANDE CHE SI SONO RIPETUTE SU QUESTO COMMA IN MASSIMA PARTE ERANO RIFERITE A :

  1. Cosa debba intendersi per “intervento complessivo”
  2. Quale fosse la base di calcolo per il raggiungimento del 30%

Dentro a questi due quesiti di portata generale si incanalavano diversi altri dubbi :

A. Si considerano le spese complessive sull’edificio a prescindere che riguardino solo il Superbonus 110% o anche comprensive di altri interventi?

B. In caso di intervento complessivo contenente spese Superbonus dei settori Sisma ed Eco come si procede?

C. Vanno considerati separatamente gli interventi trainati dai trainanti ?

D. Bisogna raggiungere anche il 30% di ogni singola sottocategoria delle 28 riportate nella comunicazione telematica dell’opzione interessata dall’intervento per poter fare l’asseverazione del S.A.L. minimo?

INOLTRE nella Parte seconda del post affronteremo:

E. Si deve fari riferimento alla cifra stimata o a quella dei massimali per la verifica del raggiungimento del valore minimo asseverabile?

F. Se la cifra stimata inizialmente durante i lavori cambia, il S.A.L. come va calcolato?

G. Posso considerare nel S.A.L. solo le spese per l’intervento per le quali voglio fare la cessione del credito o lo sconto in fattura?

H. Posso includere integralmente le cifre pagate come acconto ai fornitori?

FACCIAMO CHIAREZZA 

AFFRONTIAMO QUI DI SEGUITO I PRIMI QUATTRO PUNTI, RISERVANDO ALLA SECONDA PARTE IN PROSSIMA PUBBLICAZIONE IL COMPLETAMENTO DEGLI ARGOMENTI E L’ESPOSIZIONE DI UN ESEMPIO NUMERICO CHE RIASSUMA LE RISPOSTE FORNITE

Come specificato nella Circolare 24/E/2020 e ribadito nella Circolare 30/E/2020, ai sensi dell’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121 (Superbonus, ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie).

Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

A. Si considerano le spese complessive sull’edificio a prescindere che riguardino solo il Superbonus 110% o anche comprensive di altri interventi?

Ricordando che l’art. 121 c. 1-bis del D.L. 34/2020 così recita:
L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.” 

si ritiene che:

La normativa che inserisce la limitazione del raggiungimento del minimo del 30% dello Stato di Avanzamento Lavori la si trova nell’art. 121 D.L. 34/2020 che richiama gli interventi indicati all’articolo 119 del medesimo Decreto, pertanto SOLO ed ESCLUSIVAMENTE gli interventi rientranti in predetto articolo debbono essere presi in considerazione al fine del conteggio del S.A.L.

Ogni altro bonus non confluisce nel calcolo.

B. In caso di intervento complessivo contenente spese Superbonus 110% per i settori Sisma ed Eco come si procede?

L’articolo 119 D.L.  34/2020 ai commi 13 e 13 bis afferma che :

Comma 13:
Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui  al  presente articolo e dell’opzione per la  cessione  o  per  lo  sconto  di  cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine  della  riduzione  del  rischio  sismico è asseverata  dai professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del 28 febbraio 2017.

I professionisti incaricati attestano  altresì la corrispondente congruità delle spese  sostenute  in  relazione  agli interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di conformità  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti incaricati.

Comma 13-BIS:  

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a)  e  b),  del presente articolo e’ rilasciata al termine  dei  lavori  o  per  ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base  delle  condizioni  e  nei limiti  di  cui  all’articolo  121. ( ….) “

Nonostante che il termine “complessivo” possa far propendere per considerare l’intervento totalmente programmato, da un’attenta lettura del dettaglio normativo il legislatore di fatto suddivide in due MACRO classi gli interventi che quindi possono ritenersi “complessivi” giacché rientrino alternativamente nel punto a) o nel b).

Di questo parere è altresì l’Agenzia delle Entrate che nelle risposte a più di un interpello conferma questa linea ( a tal riguardo si veda interpello citato in : PAGAMENTO & S.A.L. DEL 30% – PER CEDERE IL CREDITO SECONDO LA D.R.E. DEL VENETO DEVONO COESISTERE NEL MEDESIMO ANNO D’IMPOSTA)

Ai fini del calcolo del S.AL. minimo, gli Interventi complessivi dell’area Ecobonus (interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  art 119 D.L. 34/2020 ) SI CONSIDERANO DISTINTAMENTE  da quelli del Sismabonus (  interventi di cui al comma 4 dell’  art 119 D.L. 34/2020).

C. Vanno considerati separatamente gli interventi trainati dai trainanti ?

Al riguardo è intanto utile necessaria una precisazione sul funzionamento del superbonus 110%; infatti, sismabonus ed ecobonus procedono separatamente tra di loro, cioè non è previsto l’effetto di traino tra sismabonus ed ecobonus.

Ricordiamo adesso che esistono due distinte categorie di interventi trainati, ovvero quelli trainati dal solo Super Ecobonus e quelli invece trainati sia dal Sismabonus che Ecobonus in versione maggiorata 110%, analizziamoli separatamente.

TRAINATI SUPER ECOBONUS

Innanzitutto precisiamo che gli interventi di efficienza energetica “trainati” sono quelli, che il co. 2 dell’art. 119 del DL 34/2020 individua mediante puro e semplice rinvio “a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90“.

Come si evince anche dalla Tabella 1 dell’Allegato B del DM 6.8.2020 “Requisiti” e dalle istruzioni al modello di “Comunicazione” per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di imposta, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, quali risultanti dopo le correzioni apportate dal provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate 12.10.2020 n. 326047, gli unici interventi di efficienza energetica, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, non “trainabili” nel superbonus sono:

  • gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti, di cui all’art. 1 co. 344 della L. 296/2006, che rientra tra quelli richiamati dal co. 1 dell’art. 14 del DL 63/2013;
  • gli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edificio effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, di cui al co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013;
  • gli interventi combinati di isolamento termico dell’involucro e di miglioramento sismico dell’edificio effettuati su parti comuni di edifici condominiali, di cui al co. 2-quater1 dell’art. 14 del DL 63/2013

Tutti gli altri interventi riconducibili all’art. 14 del DL 63/2013, se effettuati congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”, possono essere “trainati” dal 50%-65% dell’ecobonus al 110% del superbonus.

Oltre a quanto già ricordato si considerano interventi Trainati :Fotovoltaico, Sistema di Accumulo, colonnine di ricarica e infine le opere per il superamento delle Barriere Architettoniche.

TRAINATI SUPER SISMABONUS

Ai fini della disciplina del superbonus al 110%, il co. 4 dell’art. 119 del DL 34/2020 richiama in modo indistinto tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Gli interventi in questione sono:

  • quelli di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis del TUIR, effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, riiferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La circostanza che l’art. 119 del DL 34/2020 richiami senza eccezioni tutti i commi dell’art. 16 del DL 63/2013 che recano la disciplina del sismabonus, implica che, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020, il “potenziamento” al 110% riguarda tutte le fattispecie ivi previste, ossia:

  • gli interventi effettuati su unità immobiliari, oppure su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, che non comportano un miglioramento di classe sismica, di cui al co. 1-bis, per i quali la percentuale di detrazione da sismabonus “ordinario” è fissata nel 50%;
  • gli interventi effettuati su unità immobiliari che comportano il miglioramento di una classe di rischio sismico, oppure di due o più classi di rischio sismico, di cui al co. 1-quater, per i quali la percentuale di detrazione da sismabonus “ordinario” è fissata, rispettivamente, al 70% e all’80%;
  • gli interventi effettuati su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari che comportano il miglioramento di una classe di rischio sismico, oppure di due o più classi di rischio sismico, di cui al co. 1-quinquies, per i quali la percentuale di detrazione da sismabonus “ordinario” è fissata, rispettivamente, al 75% e all’85%;
  • gli acquisti di unità immobiliari comprese in edifici che sono stati oggetto di interventi di miglioramento sismico, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio (anche con aumento volumetrico), a cura dell’impresa di costruzione o ristrutturazione edilizia cedente, ultimati non oltre 18 mesi dalla data di acquisizione dell’unità immobiliare, dai quali sia derivato un miglioramento di una classe di rischio sismico dell’edificio, oppure di due o più classi di rischio sismico, di cui al co. 1-septies, per i quali la percentuale di detrazione da sismabonus acquisti “ordinario” è fissata, rispettivamente, al 75% e all’85%.

Le uniche specificità della disciplina superbonus 110% dell’art. 119 del DL 34/2020, rispetto a quella sismabonus 50%-70%-75%-80%-85% dell’art. 16 del DL 63/2013, concernono il fatto che:

  • la detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (co. 4-bis dell’art. 119);
  • l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata nei modi previsti dal co. 13 lett. b) dell’art. 119 del DL 34/2020.

Concludendo possono essere “trainati” dal sismabonus al 110 % solo gli interventi per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, oltre a quelli di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

  Requisito della “effettuazione congiunta”

Con riferimento al fatto che gli interventi “trainati” debbano essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti”, l’art. 2 co. 5 del DM 6.8.2020 “Requisiti” stabilisce che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti“.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 , ciò implicherebbe che, ai fini dell’applicazione del superbonus al 110%, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute, oltre che nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione , anche nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori di realizzazione degli interventi trainanti.

Tutto quanto sin qui premesso ,ai fini dei singoli interventi trainanti e trainati, non rilevando alcuna indicazione in senso contrario si ritiene che

non ci sia necessità che all’interno del 30% dei lavori di un comparto debbano essere raggiunti singolarmente anche per gli interventi trainati.

D. Bisogna raggiungere anche il 30% di ogni singola sottocategoria delle 28 riportate nella comunicazione telematica dell’opzione interessata dall’intervento per poter fare l’asseverazione del S.A.L. minimo?

Tale dubbio era sorto abbastanza di sovente nelle fasi di compilazione della Comunicazione telematica per la cessione del credito o sconto in fattura soprattutto da parte degli intermediari abilitati all’invio della pratica.

Al fine di dissipare anche questa incertezza, ho trattato l’argomento in occasione di una Istanza di Interpello ( Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212) inviata il 30 luglio 2021 alla D.R.E. Toscana per la quale ho ottenuto risposta il 18 ottobre.

In questo modo ho potuto avere conferma che:

Riguardo a questo argomento, poiché l’art. 121, c. 1-bis, del D.L.34/2020 indica che gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun “intervento complessivo”, perciò ai fini del calcolo del 30% non si debba fare riferimento alle singole sottocategorie di intervento, bensì all’intera tipologia di intervento.

Con queste testuali parole la D.R.E. Toscana nell’Interpello n. 911-1449/2021 del 30 luglio 2021 ha infatti risposto al seguente quesito:

“Affinché si possa fare la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta – il 30% – oltre che per l’ “intervento complessivo” occorre che sia raggiunto anche all’interno di ogni sottocategoria di intervento ovvero per ognuna delle 28 tipologie individuate dalla modulistica della Comunicazione da presentare all’Agenzia delle Entrate? “

AFFRONTATI SIN QUI I PRIMI QUATTRO ARGOMENTI, NELLA SECONDA PARTE – IN PROSSIMA PUBBLICAZIONE TROVERETE LE RISPOSTE AGLI ULTERIORI QUESITI SOPRA INDICATI E L’ESPOSIZIONE DI UN ESEMPIO NUMERICO

Articolo di Fabiana Nesi, Dott. Commercialista.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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