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Elemento bioclimatico per accumulare calore invernale senza permanenza continuativa di persone

Spesso è confusa con la veranda in quanto è composta praticamente da elementi vetrati apribili, da una copertura e da una struttura ben definita, nonchè accessibile da persone.

Non esiste una definizione univoca e standardizzata a livello nazionale, tuttavia molte Regioni hanno disciplinato la loro realizzazione con normative edilizie e risparmio energetico.

Partiamo appunto dall’alto della normativa urbanistico edilizia, tralasciando cioè le eventuali norme di settore energetico (D.Lgs. 192/2005 e similari).

Esiste il Regolamento Edilizio Tipo nazionale, adottato con DPCM 20/10/2016 e con Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali ai sensi dell’art. 4 comma 1-sexies DPR 380/01.
In questo regolamento esiste soltanto la definizione di veranda che vedremo a breve, e non non va confusa con quella di serra solare o serra bioclimatica dirsi voglia.

E tanto meno va confusa con quel manufatto chiamato furbescamente “Pergola bioclimatica” solo per venderlo e spacciarlo fattibile in edilizia libera, cioè senza alcun Permesso di Costruire, SCIA o CILA.

INDICE

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Serra solare o serra bioclimatica: definizione e finalità

Le norme regionali hanno disciplinato da anni questo tipo di manufatti, proprio per rispondere ad una crescente sensibilità e cultura sul risparmio energetico.
In assenza di un coordinamento nazionale su questa definizione, neppure avvenuto col predetto Regolamento Edilizio Tipo, molte Regioni hanno introdotto una propria definizione nella propria disciplina.

Inoltre, la disciplina e regolamentazione delle serre solari può essere facilmente integrata o resa più restrittiva dai Comuni (Regolamenti edilizi e Strumenti di Pianificazione territoriale).

Tuttavia da un rapido confronto tra loro emergono molti punti comuni, finalizzati soprattutto per limitare la costruzione di verande sotto mentite spoglie, giustificate dal risparmio energetico.

Requisiti oggettivi

La cosa fondamentale affinché un manufatto si possa qualificare serra solare, è l’oggettiva funzione di introitare radiazione solare termica nel regime invernale a favore dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento.

In linea generale per le serre solare le norme tecniche regionali dispongono o richiedono:

  • quantificazione dei benefici e risparmio energetico con apposita documentazione tecnica di progetto e calcoli (Relazione norme L. 10/91 e D.Lgs. 192/2005), anche in termini di energia fossile risparmiata;
  • dotazione di idonee schermature all’irraggiamento solare in regime estivo per evitare fenomeno di surriscaldamento dell’edificio o unità immobiliare adiacente; in caso contrario i benefici invernali andrebbero persi col loro raffrescamento. Anche questo sistema va dimostrato nei calcoli e relazione tecnica di cui sopra.
  • dimostrazione caratteristiche non idonee all’utilizzo o conversione in veranda, neanche transitorio.

Forse è scontato, ma l’orientamento delle serre solari non può essere libero, perchè il guadagno solare va dimostrato e quantificato in maniera oggettiva.
La loro natura collegata all’energia solare rende praticamente obbligatorio il loro orientamento verso la parte maggiormente assolata, cioè i quadranti a sud.

Limiti dimensionali urbanistici regionali e comunali

Molte norme regionali (e anche comunali) hanno introdotto specifiche limitazioni costruttive affinché sia impedita la permanenza continuativa di persone, ad esempio introducendo limiti massimi dimensionali (profondità o altezze).

In sostanza gli Enti locali intendono evitare che la realizzazione di serre solari possa tradursi nella realizzazione di verande, che non potrebbero essere realizzate altrimenti.

Sono state anche introdotti limiti e condizioni sulla loro qualifica nei Regolamenti Edilizi Regionali, ad esempio considerandole Superficie o Volume accessori, o perfino volumi tecnici, se contenute entro ridotte percentuali di superficie coperta/lorda dell’edificio esistente.

Anche a livello funzionale alcune norme regionali hanno anticipato (o prevenuto) i dubbi interpretativi sulla funzionalità, imponendo tassativamente la presenza di requisiti, impianti o dotazioni capaci di consentire la presenza continuativa di persone all’interno delle serre solari.

Per questo troviamo spesso limiti collegati a:

  • ridotti ampliamenti in termini percentuali attorno al 10% rispetto alla superficie/volume dell’edificio/appartamento.
  • profondità del manufatto, esempio max 1,50 metri;
  • cubature una tantum, esempio 70 metri cubi;

Serra solare: comporta modifica di sagoma, volume e superficie?

Anche in questo caso le Regioni si sono mosse in maniera non coordinata tra loro.

Alcune Regioni consentono la realizzazione della serra solare qualificandole come volumi tecnici (a mio avviso in maniera impropria), altre invece le qualificano correttamente come manufatti edilizi comportanti modifiche a:

  • sagoma
  • prospetto
  • volume
  • superficie

Un meccanismo simile è stato adottato nel Regolamento 39/R/2018 della Regione Toscana, dove è stabilito che la Serra solare concorre alla determinazione dell’involucro e sagoma.

In tutte le ipotesi, la serra solare si realizza su edifici esistenti tramite una struttura, infissi e copertura di tipo permanenti; questi sono requisiti per qualificare in via generale un manufatto edilizio.

Ciò renderebbe le serre solari parificate a nuove costruzioni o ampliamenti a quelli esistenti, da inquadrare nell’art. 10 del DPR 380/01.

Tuttavia le norme regionali che hanno disciplinato le serre solari, spesso hanno qualificato come manufatti come superfici accessori e a servizio delle superfici lorde dell’edificio.
In altre parole hanno riservato loro una qualificazione urbanistica di livello inferiore, per agevolarne la realizzazione ed evitare la categoria di incremento di carico urbanistico.

Distanze legali, rispetto per serra solare

Viene da chiedersi se questi manufatti possono godere di qualche speciale eccezione a rispettare le distanze minime dai confini, distanze tra costruzioni e simili.

Le norme regionali, e anche quelle comunali, sicuramente hanno provveduto pure a regolamentarne la realizzazione per i rapporti urbanistici e civilistici.

Al netto di eventuali disposizioni eccessivamente derogatorie, se la serra solare è qualificato come manufatto accessorio, automaticamente soggiace al rispetto delle distanze legali, quasi come fosse realizzata in mattoni.

Mi riferisco in particolare a quelle norme regionali che, pur qualificando le serre solari come volumi/superfici accessorie, costituiscono modifica di sagoma e involucro dell’edificio (vedi Reg. 39/R/2018 Regione Toscana).

E la definizione di sagoma è prevista alla voce n. 18 dell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo: <<conformazione volumetrica della costruzione in senso tridimensionale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi compreso le strutture perimetrali, nonchè gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 metri.>>

Titoli abilitativi e permessi edilizi necessari

Anche in questo ambito è necessario procedere su base regionale, proprio perchè le norme degli enti locali hanno provveduto a disciplinare diversamente la costruzione di serra solare.

Premessa: d’ora in avanti parlo solo in termini urbanistico edilizi di tipo comunale, escludendo cioè tutti gli eventuali titoli abilitativi, documenti o adempimenti previsti da norme speciali e di settore (es. antisismica, paesaggistica, energetica, ecc).

In assenza di disciplina regionale, la serra solare costituirebbe ampliamento di edificio esistente, come se fosse una veranda. Di conseguenza si renderebbe necessario il Permesso di Costruire. L’eccezione alla regola potrebbe venire dagli interventi pertinenziali ex art. 3 comma 1 lettera e.6) del DPR 380/01, tuttavia anche queste sono oggetto di puntuale di regolamentazione regionale e comunale.

E per risolvere questo problema, molte Regioni hanno disciplinato la costruzione di serre solari qualificandole come manufatti o volumi accessori, addirittura anche come volumi tecnici.

Coerentemente con la stessa disciplina, molte Regioni consentono la realizzazione di serre solari con titolo abilitativo inferiore al P.d.C, cioè la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA).

Trovo corretto questo approccio perchè la SCIA consente interventi di ristrutturazione edilizia art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01 (escluso le ristrutturazioni ex art. 10 DPR 380/01); e appunto in tale definizione è consentito l’inserimento di nuovi elementi agli edifici, cosa invece non ammissibile per le opere ricadenti in CILA.

Distinzione tra Serra solare e veranda

La veranda è un’altra cosa rispetto alla serra solare: è un manufatto costruito con tecniche e materiali simili alla serra solare, tuttavia non può considerarsi neppure elemento pertinenziale dell’edificio ma un manufatto parte integrante dell’edificio (Cass. Pen. 54692/2018).

Tra l’altro la definizione di Veranda è stata introdotta nel Regolamento Edilizio Tipo nazionale (2016), ed è la seguente:

Veranda: Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili;

Ciò vale anche in caso di chiusura parziale o totale di spazi attraverso superfici vetrate scorrevoli, perchè costituisce aumento volumetrico, assoggettato al Permesso di Costruire.

E non soltanto: occorrono anche tutti i relativi titoli edilizi o autorizzazioni previste dalle norme di settore (Paesaggistica, Beni culturali, ecc).

Sintesi finale

La differenza principale tra serra solare e veranda passa per la destinazione d’uso:

  • nella serra solare è inibita la permanenza umana e ha scopo di risparmio energetico di fornire apporto gratuito di energia solare in inverno;
  • la veranda costituisce prolungamento dello spazio abitativo esistente a tutti gli effetti;

Per qualcuno la differenza potrebbe essere talmente sottile da cercare di renderle paritarie, ma tra loro c’è un notevole divario.

Le norme regionali e comunali in questo senso si dimostrano molto severe imponendo molte condizioni e restrizioni. Il consiglio che vorrei condividere è di rispettare fedelmente questa linea di separazione, perchè è facile esporsi a contestazioni di illeciti edilizi gravi e penalmente perseguibili.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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