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Gli interventi finalizzati a rendere conformi gli abusi edilizi alla disciplina urbanistica non sono ammessi dall’art. 36 e 45 DPR 380/01

Si parla di una particolare forma di permesso di costruire rilasciato in sanatoria, a condizione di realizzare opere in grado di rendere conforme le opere illegittime alla disciplina urbanistico edilizia (vigente oggi e/o all’epoca dell’abuso). Questa modalità permetterebbe di regolarizzare le opere e lo stato dei luoghi all’interno della procedura stessa di regolarizzazione; sembra un gioco di parole, ma non lo è.

Ai soli fini urbanistici per opere illecite o illegittime si intende la categoria di interventi effettuati senza il dovuto titolo abilitativo edilizio, tralasciando in questa sede quelli di altra natura come paesaggistica, antisismica, ecc.

Potrebbero presentarsi infatti opere illecite che risultino in contrasto a norme, regolamenti e strumenti urbanistici di ogni livello, che si definiscono “insanabili”. E appunto per risolvere la loro natura di insanabilità, c’è chi ipotizza la “sanatoria edilizia condizionata ad opere postume”.

Finché non sarà modificata la stesura dell’articolo 36 del DPR 380/01, si dovrà utilizzare l’unica procedura di accertamento di conformità per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, applicandola in maniera rigida e senza opere tardive, posteriori o condizionate dirsi voglia.

Forse qualche cambiamento potrebbe arrivare dal tanto annunciato Testo Unico delle costruzioni, ma fino ad allora dovremo misurarsi con una procedura di sanatoria edilizia che non ammette termini o condizioni.

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Abusi insanabili, la via d’uscita con opere postume

Nelle sanatorie edilizie da tempo prevale l’applicazione letterale della doppia conformità alle discipline urbanistico edilizie vigenti al momento della richiesta e congiuntamente all’epoca dell’abuso, senza possibilità di fare ulteriore opere conformative.

La Cassazione Penale con la sentenza n. 32340/2023, n. 16498/2021 e n. 22434/2018 conferma costantemente tale giurisprudenza disponendo che:

  • non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e deve considerarsi illegittimo il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (vedi anche Cass. Pen. n. 28666/2020, n. 51013/2015).
  • la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l’intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (vedi anche Cass. Pen. n. 47402/2014).

Da questo costante orientamento emerge chiaro che il Permesso di Costruire rilasciato in sanatoria non debba contenere prescrizioni relative a opere future.

Ma non solo: non è possibile neppure concedere termini e possibilità di fare interventi postumi o conformativi durante la fase di istruttoria.

DEFINIZIONE: la “Doppia conformità” nelle sanatorie edilizie.

La doppia conformità per estinguere il reato di abuso edilizio in ambito penale

Ai fini penali attualmente gli articoli 36, 44 e 45 del D.P.R. 380/01 dispongono che ai soli fini urbanistici il reato di abuso edilizio si estingue soltanto in caso di rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria, rispettando la doppia conformità.

La giurisprudenza penale non prevede altre ipotesi di estinzione di reato, ritenendo coerente l’interpretazione letterale della normativa.

In definitiva, la sanatoria edilizia deve avvenire soltanto “a mattoni fermi”.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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