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Soltanto il rilascio del permesso in sanatoria estingue i reati contravvenzionali delle norme urbanistiche

Attualmente il Testo Unico per l’edilizia DPR 380/01 dispone le sanzioni penali per i reati urbanistici con l’articolo 44, indicati come segue:

a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

Tutto ha inizio probabilmente con l’accertamento dell’abuso edilizio, la qualifica del reato edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione.

Con l’accertamento dei suddetti illeciti edilizi prende avvio l’azione penale, cioè la procedura che applica la sanzione penale.

Sempre sulle norme relative all’azione penale, interviene il successivo articolo 45 del DPR 380/01, il quale prevede due opzioni consequenziali all’accertamento del reato edilizio:

Infatti l’ottenimento del Permesso di Costruire in sanatoria raggiunge l’obbiettivo di “sanatoria formale”: in altre parole con l‘attuale regime di doppia conformità, il soggetto ha regolarizzato la mancata presentazione del titolo abilitativo quando avrebbe comunque potuto ottenerla.

Diverso invece è la cosiddetta “sanatoria sostanziale”, cioè quella che va in contrasto a norme, regolamenti e discipline urbanistico edilizie, risolvibili soltanto col Condono edilizio.

Un paragone col reato edilizio paesaggistico

Quando l’abuso edilizio riguarda un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, si aggiunge un altro illecito penale diverso dall’art. 44 DPR 380/01, cioè quello dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004.

Il comma 1 dell’art. 181 D.Lgs. 42/2004 dispone una sanzione penale pari all’articolo 44 comma 1 lettera c) del DPR 380/01 per opere compiute su tali immobili in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica. Poi ci sarebbe anche il successivo comma 1-bis art. 181, che preferisco non trattare in questa sede perchè in buona parte dichiarato incostituzionale.

La disciplina paesaggistica citata contiene una sorta di “previsione riparatrice” in ambito penale, che vale solo in certi casi.
Infatti il comma 1-quinques prevede l’estinzione del reato penale di cui al comma 1 art. 181 D.Lgs. 42/2004 quando avviene l’abuso edilizio viene demolito:

  • prima che venga disposta dall’autorità amministrativa preposta;
  • prima che intervenga la condanna;

In questo ambito il legislatore ha dato una seconda possibilità: si può ottenere l’estinzione del reato edilizio paesaggistico, a certe condizioni con la demolizione volontaria dell’abuso.

PAESAGGISTICA: i miei articoli

La demolizione spontanea dell’abuso edilizio non estingue la sanzione penale automaticamente

Ciò non avviene alla stessa maniera in ambito puramente edilizio, analogamente come l’art. 181 D.Lgs. 42/2004. La demolizione dell’opera abusiva non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del DPR 380/2001.

Infatti non è applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181 comma 1-quinquies D.Lgs. 42/2004: essa ha funzione premiale, è diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori e a far riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico (Cass. Pen. n. 10121/2021).

Concludo facendo un esempio: qualora sia stato accertato l’abuso edilizio, la demolizione volontaria in corso di processo penale non comporta automaticamente l’archiviazione d’ufficio del processo. Casomai sarà un elemento che il giudice penale potrà tenere in considerazione nelle proprie valutazioni in base alle norme penali.

Poi ci sarebbe da fare il ragionamento sulle possibili cause estintive del reato edilizio per prescrizione, ma rinvio all’apposito approfondimento.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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