Comune non poteva certificare Agibilità con illegittimità edilizie, ma Salva Casa ha disciplinato l'argomento
Il Comune deve motivare l’ordinanza di demolizione dimostrando la perimetrazione del centro abitato e zone espansione
E’ uscita una recente sentenza TAR Puglia – Lecce I n. 162/2021 riguardante un manufatto per il quale è messa in discussione la sua legittimazione, in quanto il Comune deduce l’inesistenza del titolo edilizio con conseguente ordine di demolizione.
Il proprietario ha sostenuto a sua difesa che il manufatto situato nel resede tergale è “risalente”, cioè edificato prima del 1967, indicandolo <<da sempre, era stato accorpato al fabbricato principale, costituendone parte integrante>> tenuto conto di un rogito notarile del 1960.
Il Comune eccepisce questa giustificazione, ed emana l’ordinanza di demolizione.
Tra l’altro, l’obbligo di licenza edilizia prima del 1° settembre 1967 poteva essere già stata estesa a tutto il territorio comunale tramite il Regolamento Edilizio, e ciò vale anche prima dell’entrata in vigore della L. 1150/42, consiglio questo approfondimento:
Ante ’67: Legittimazione e conformità urbanistica negli atti notarili
La questione ruota sulla precisa individuazione del perimetro del centro abitato all’epoca di costruzione
L’ente pubblico si è limitato ad affermare che l’intervento costruttivo oggi risulta situato all’interno del perimetro urbano, e anche se fosse stato edificato prima del 1967, lo stesso necessitava il titolo edilizio in base alla normativa edilizia.
Il proprietario si è opposto deducendo che il Comune si fosse dotato per la prima volta della perimetrazione del centro abitato con l’adozione del primo Programma di Fabbricazione con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 7 agosto 1969; e in ogni caso, prima del 1969, non c’era alcuno strumento urbanistico che individuasse il centro urbano.
Sulla questione ne ho parlato anche in questo video YouTube:
Il TAR ritiene che la motivazione adottata dal Comune, cioè presupponendo che il lotto di intervento ricadeva all’interno del perimetro urbano, non sia sufficiente a giustificare l’azione repressiva avviata.
Ed essendoci carenza di motivazione, il TAR conclude che non sia stata fornita una concreta dimostrazione della perimetrazione di centro abitato all’epoca dell’abuso.
E pertanto accoglie il ricorso del richiedente.
In conclusione, il TAR ordina al Comune di fornire una adeguata motivazione e ricostruzione del perimetro del centro abitato per giustificare la propria ordinanza di demolizione.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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