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  • Carlo Pagliai
  • SCIA
edificio unifamiliare

Il Comune può svolgere le verifiche anche dopo i termini di legge sulla SCIA incompleta o non veritiera

La SCIA è una procedura edilizia con cui sono consentiti interventi edilizi di una certa rilevanza, in molti casi perfino alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente (salvo quanto diversamente previsto da norme regionali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, vincoli, ecc.).

Potrebbe essere anche utilizzata per abilitare le varianti non sostanziali al Permesso di Costruire, di cui ho parlato in questo approfondimento.

Il legislatore ha introdotto la procedura della Segnalazione Certificata Inizio Attività a partire dall’anno 2010, perfezionandola con ulteriori modifiche normative, prime tra tutti il D.Lgs. 222/2016 e le altre norme della “Riforma Madia” della P.A.

La SCIA non va considerata una sorta di autorizzazione ottenuta col Silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione, per cui spieghiamo meglio di cosi si tratta.

Natura giuridica della SCIA

Essa costituisce una istanza e dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, e non costituisce un’istanza di parte volta all’avvio di un procedimento amministrativo che si conclude in forma tacita (Cons. di Stato n. 2721/2021).

Questo tipo di impostazione e inquadramento giuridico esclude la possibilità che il Comune (o l’ente pubblico) debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (Cons. di Stato n. 2721/2021).

Il titolare della SCIA è titolare di una posizione soggettiva originaria che trova fondamento diretto e immediato nella legge. Per eseguire l’intervento edilizio oggetto di segnalazione, egli non ha bisogno di alcun consenso da parte dell’amministrazione e, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito.

La segnalazione certificata di inizio di attività, costituisce uno strumento di liberalizzazione delle attività (edilizie) private che non sono più sottoposte ad un controllo amministrativo di tipo preventivo, ma avviabili sulla base di una mera segnalazione da sottoporre al successivo controllo amministrativo.

Efficacia condizionata a completezza e veridicità

Affinché la SCIA possa produrre effetti giuridici deve rispondere al modello normativo impostato dal legislatore. Per prima cosa l’intervento edilizio deve essere riconducibile alle fattispecie astratte per cui è ammesso l’utilizzo della SCIA.

Un’altra condizione essenziale che rende pienamente efficace la SCIA presentata è che risulti veritiera e completa, cioè corredata della documentazione occorrente per consentire al Comune (o alla P.A.) di poter svolgere le successive attività di verifica entro i termini e modi previsti dalla legge (L. 241/90, ecc).

Questo aspetto vale anche per le attestazioni e asseverazioni contenute nella SCIA, che devono anch’esse risultare corredati degli elaborati grafici necessari per consentire le verifiche di competenza.

Se ciò non avviene non si applicano i termini per l’esercizio dei poteri interdittivi e conformativi ex art. 19, commi 3 e 4, L. 241/1990, la cui perentorietà trova giustificazione nell’inerzia dell’Amministrazione. Infatti qualora l’ente pubblico non svolga le opportune verifiche sulla documentazione veritiera e completa prodotta dal segnalante, si ingenera in capo al soggetto privato un affidamento meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.

Il Legittimo affidamento presuppone completezza e veridicità documentale

In giurisprudenza amministrativa è confermato il principio per cui “affinché la SCIA (o la DIA) possa essere idonea allo scopo, sono necessarie la sussistenza e la completezza della relativa documentazione, dovendo la stessa, anche se intesa quale atto del privato, corrispondere al modello legale per poter produrre effetti” (Consiglio di Stato n. 2799/2021, n. 2584/2018, n. 1416/2014).

In sintesi una SCIA fondata su documenti incompleti o non veritieri, non corrisponde al modello legale previsto dalle norme. Pertanto essa non può essere ritenuta efficace e, quindi, non idonea a legittimare lo svolgimento dell’attività o intervento edilizio oggetto di Segnalazione.

Questa configurazione rende la SCIA suscettibile di essere inibita e dichiarata inefficace senza i limiti temporali dettati dall’art. 19, commi 3 e 4, L. n. 241 del 1990:

  • primi trenta giorni dalla presentazione;
  • ulteriori diciotto mesi dopo i primi trenta giorni;

Pertanto si rende assolutamente necessario svolgere le dovute verifiche approfondite delle SCIA già presentate, e di sincerarsi che la presentazione della SCIA rispetti davvero i criteri di completezza e veridicità.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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