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N. 03933/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08213/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8213 del 2014, proposto da:
xxxxxxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis, con domicilio eletto presso l’avvocato omissis;

contro

Comune di B*****a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati omissis;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – B*****a: SEZIONE II n. 00646/2014, resa tra le parti, concernente ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di B*****a;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 giugno 2015 il omissis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda oggetto del presente giudizio riguarda le strutture di copertura di quattro campi da tennis siti in B*****a, in via omissis, a ridosso del confine aeroportuale.

2. Con provvedimento dirigenziale prot. n. 100990/2007 in data 27.4.2007, il Comune di B*****a ha ordinato la riduzione in pristino di tali strutture sul presupposto che le stesso fossero state realizzate abusivamente, in assenza del necessario titolo abilitativo.

3. La società xxxxxxx ha impugnato l’ordine di demolizione innanzi al T.a.r per l’Emilia Romagna, sede di B*****a, lamentando sotto diversi profili vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

4. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso.

5. La società xxxxxxx ha proposto appello per ottenere la riforma di tale sentenza.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di B*****a chiedendo il rigetto del ricorso.

7. Con ordinanza 5 novembre 2014, n. 5061, questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.

8. All’odierna udienza di discussione la causa è stata trattenuta per la decisione.

9. L’appello merita accoglimento.

10. Come già rilevato in sede cautelare, risulta fondato il motivo di ricorso con cui si lamenta il difetto di motivazione in relazione all’affidamento ingenerato rispetto al tempo trascorso dalla data di realizzazione delle opere abusive contestate, ancor più in considerazione del fatto che la società odierna appellante è certamente estranea alla realizzazione delle opere abusive, avendo acquistato in buona fede in epoca successiva l’area interessata dall’abuso.

11. In ordine alla necessità che in alcune situazioni eccezionali, l’Amministrazione abbia l’obbligo di motivare l’ordine di riduzione in pristino di opere abusivamente realizzate, per dare conto dell’affidamento ingeneratosi in capo al proprietario di buona fede in conseguenza del decorso del tempo, devono richiamarsi i principi recentemente affermati dalla Quarta Sezione di questo Consiglio di Stato (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

12. Di regola, come è noto, la abusività dell’opera, in sé e per sé legittima il successivo, conseguente provvedimento di rimozione dell’abuso. Esso è, di regola, atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo.

La abusività dell’opera è una connotazione di natura reale: “segue” l’immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo.

Diversamente opinando, sarebbe sufficiente l’alienazione dell’immobile abusivo, successivamente alla perpetrazione dell’abuso, per eludere le esigenze di tutela dell’ordinato sviluppo urbanistico, del “governo del territorio” e dell’ambiente che sono sottese all’ordine di rimozione.

Si rammenta in proposito il costante e condivisibile orientamento di questo Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisa in via generale motivo per discostarsi, secondo il quale le sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l’abuso è stato consumato.

13. In casi-limite, però, può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi; ciò può avvenire in casi in cui sia pacifico: che l’acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di rimozione non è responsabile dell’abuso; che l’alienazione non sia avvenuta al solo fine di eludere il successivo esercizio dei poteri repressivi; che tra la realizzazione dell’abuso, il successivo acquisto, e più ancora, l’esercizio da parte dell’autorità dei poteri repressivi sia intercorso un lasso temporale ampio.

In simile evenienza, nel palese stato di buona fede del privato, l’amministrazione deve motivare in ordine alla sussistenza di sì rilevanti esigenze pubblicistiche, tali da far ritenere recessivo lo stato di buona fede dell’attuale proprietario dell’ abuso.

14. Tale situazione certamente ricorre nel caso di specie.

Possono, infatti, ritenersi documentate o, comunque, incontestate le seguenti circostanze:

– le coperture dei campi da tennis in esame sono state realizzate tra la fine del 1983 e il 1989;

– l’odierna appellante è proprietaria dell’area, destinataria del provvedimento di rimozione, non è responsabile dell’abuso, in quanto le opere contestate sono stare realizzate dal primo affittuario del yyyyyyyyyyyyyyy;

– tra la realizzazione dell’abuso e l’esercizio da parte dell’autorità dei potere repressivi è intercorso un arco temporale di oltre vent’anni;

-l’odierna appellate versa rispetto alla realizzazione delle opere abusive in uno stato di buona fede.

Sussiste, quindi, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.

14. L’appello proposto dalla Società xxxxxxx s.p.a. deve, in conclusione, essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve accogliersi il ricorso di primo grado, nei sensi specificati in motivazione.

15. Sussistono i presupposti, considerata la peculiarità della vicenda e la recente emersione dell’indirizzo interpretativo accolto dal Collegio, per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

   
   
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
   
   
   
   
   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Fonte: sito www.giustizia-amministrativa.it

Pubblicazione senza scopo di lucro e per soli fini scientifici/divulgativi

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