L'importanza dell'asseverazioni di conformità urbanistica edilizia riguarda anche le pratiche CILA
La pratica edilizia non è soggetta ai termini di intervento previsti per le SCIA e Permessi di costruire
Detto in soldoni: interventi illeciti o in difformità alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata sono sempre perseguibili in tutte le ipotesi.
Il principio è chiaro anche da una semplice lettura della normativa, ed è meglio se prendo alcuni riferimenti dalla sentenza TAR Campania n. 1338/2020.
Questo almeno per cercare di farmi capire al meglio.
Premesso che su un immobile erano già stati presentati altri precedenti titoli abilitativi su cui preferisco sorvolare per brevità. Il Comune, nel contestare un intervento che trasformava un locale scantinato ad uso abitativo, ha rilevato due principali ordini di problemi nella CILA:
- errata qualifica dell’intervento astrattamente abilitato con la CILA, quando invece doveva essere ricompreso addirittura in Permesso di Costruire (cambio d’uso in Zona A, ecc);
- mancanza documentale e dichiarazioni.
Quali documenti e dichiarazioni mancavano? Ne riporto qualcuna.
- idonea documentazione, sottoscritta ai sensi per gli effetti dell’art. 481 del codice penale da professionista abilitato, attestante la corrispondenza dell’unità edilizia oggetto di intervento al relativo tipo edilizio codificato dalle Norme di attuazione;
- dichiarazione asseverata di conformità dello stato attuale dei luoghi al titolo edilizio legittimante;
- la dichiarazione di pagamento;
- il titolo di proprietà;
- la relazione preliminare sulla rispondenza dell’intervento alle prescrizioni in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili;
Proviamo anche a dare tempistiche del caso riferito.
- Presentazione CILA a gennaio 2019
- Sopralluoghi P.A. a marzo 2019
- dichiarazione inefficacia CILA ad aprile 2019
La CILA non può essere annullata, ma dichiarata inefficace
I motivi per cui avviene questo passaggio sono riferibili alla normativa in merito.
La peculiare natura giuridica di tale comunicazione non preclude al Comune gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori, implicitamente previsti dall’art. 6 bis DPR n. 380/01, qualora l’attività libera non coincida con l’attività ammessa (TAR Campania n. 5516/2018).
Il Comune può (e deve) legittimamente applicare il potere che ad esso compete in termini di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale.
Per tale esercizio di potere di vigilanza sulla attività edilizia non sussiste alcun obbligo, in capo alla Amministrazione, di ulteriore comparazione degli interessi privati coinvolti né alcun affidamento del privato, meritevole di tutela, al mantenimento delle opere abusive per effetto del decorso del tempo ( T.A.R. Napoli n. 5319/2019).
La CILA non gode dei “privilegi” di esclusione di annullabilità per alcuni casi previsti per il Permesso di Costruire, e per le ipotesi inibitorie/inefficacia riservate alla SCIA.
La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è appunto una comunicazione. Una raccomandata, se dovessi esprimerla con una metafora.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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