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Il D.L. “Cura Italia” ha disposto alcune proroghe automatiche per i certificati, titoli abilitativi comunque denominati in ambito urbanistico

AGGIORNAMENTO: alcune proroghe a Permessi e SCIA sono state differite e aggiornate in seguito con altre norme, vedi post aggiornato https://www.studiotecnicopagliai.it/permessi-scia-e-pratiche-edilizie-altra-proroga-con-d-l-181-2023/

Ringrazio l’Avv. Andrea Di Leo per aver segnalato questa notizia utile su Linkedin.

Indubbiamente l’emergenza sanitaria e sociale provocata dal Coronavirus sta creando difficoltà anche al comparto edilizio, sospendendo di fatto i cantieri edilizi. Tuttavia, in assenza di questo decreto, i termini di validità delle pratiche edilizie continuavano a decorrere, erodendo i tempi entro i quale svolgere l’intervento e ultimare le opere.

Pensiamo ad esempio chi ha avviato, o deve iniziare, interventi di ristrutturazione edilizia: il blocco dei trasporti, delle forniture e delle manovalanze porterà a sottrarre settimane (e speriamo non mesi) dal computo.

L’art. 103 del D.L. 18/2020, pubblicato in G.U. n. 70 in data 17/03/2020, ha provveduto a differire i termini ordinari dei procedimenti amministrativi (esso è stato convertito in L. 27/2020).

In particolare si dovrebbe parlare più di “esclusione dal computo”, e non di proroga vera e propria. Diciamo che l’effetto non cambia, cioè si ha comunque lo spostamento dei termini di validità dei titoli abilitativi, e qualcuno la chiamerà ugualmente proroga validità della pratica edilizia.

In materia edilizia, questo riguarda in particolar modo i Permessi di Costruire e SCIA. Inoltre ci sono anche le autorizzazioni paesaggistiche, dei Beni culturali, le procedure sismiche, ecc.

Lo “spostamento” vale per molti, ma non per tutti: riguarda le pratiche in scadenza in questo specifico periodo…

Invece la CILA, avendo un particolare regime “comunicativo” ed escluso espressamente dai procedimenti amministrativi di SCIA e PdC, non è coinvolta da questa disposizione di differimento.

La disposizione indica due cose in particolare:

  1. che non si debba tenere conto nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
    (Procedimenti = istruttorie, ordinanze demolizione, pareri, endoprocedimenti, ecc).
  2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
    (Es. PERMESSI DI COSTRUIRE + SCIA + Aut. paesaggistiche + Denunce e Aut. Sismiche, eccetera)

Consiglio tuttavia di fare attenzione ai termini di comunicazione formale di Inizio Lavori (PdC e SCIA condizionate): infatti il comma 2, inerente le pratiche edilizie, parla di <<validità>>, e pertanto riguarda l’efficacia del titolo abilitativo stesso.

Art. 103 estratto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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