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solaio in acciaio imbullonato

Il Testo Unico ricomprende gli illeciti strutturali sostanziali tra le gravi difformità edilizie di natura rilevante.

L’art. 32 del D.P.R. 380/01 descrive l’elenco delle opere compiute in difformità a progetti approvati, quindi si presuppone la presenza di (almeno) un titolo abilitativo rilasciato. Ed esse sono qualificate come variazioni essenziali al Permesso di Costruire.

Ovviamente, occorre distinguere che le variazioni essenziali non vanno confuse con le varianti essenziali al titolo, sono cose diverse.

Sul tema delle variazioni essenziali le Regioni si sono mosse in diversi modi, integrando tutte le variazioni che costituiscono la “zona rossa” degli illeciti sotto il profilo edilizio. E le norme regionali spesso hanno precisato e integrato più precisamente in termini quantitativi le modifiche plani volumetriche accennate ai vari punti costituenti le variazioni essenziali. La Toscana con la L.R. 65/2014 ne è un esempio lampante.

Riporto la versione integrale dell’art. 32 del Testo Unico per l’edilizia D.P.R. 380/01 sulle variazioni essenziali, come punto di partenza:

Art. 32 – Determinazione delle variazioni essenziali

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico , ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

In presenza di variazioni essenziali compiute rispetto al progetto approvato, si apre la strada al sanzionamento previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/01; in parole povere, le variazioni essenziali possono essere sanzionate con ordinanze di rimessa in pristino, come se fossero state compiute in assenza o totale difformità dal permesso di Costruire.

Sugli immobili soggetti a vincoli, la variazione essenziale diventa automaticamente abuso per totale difformità al Permesso di Costruire.

Variazione essenziale, trattamento differenziato sugli immobili vincolati.

Tra i vari punti che costituiscono variazione essenziale al progetto, vi rientra la violazione delle norme in materia edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

E’ necessario premettere che l’ambito applicativo delle variazioni essenziali riguarda le opere difformi al Permesso di Costruire, e non anche a quelli soggetti a SCIA/DIA.

Detto ciò, quanto previsto dall’art. 32 comma 1 lett. e) DPR n. 380/2001 va a disciplinare gli illeciti antisismici sotto il profilo sostanziale, e non anche le mere violazioni formali di cui agli articoli 93 e 94 del T.U.E.

Più dettagliatamente, questi due ultimi articoli riguardano rispettivamente l’obbligo di denuncia dei lavori per le costruzioni in zone sismiche, e autorizzazione “strutturale” per iniziare i lavori nelle zone ad alta sismicità.

E per questi motivi che costituisce variazione essenziale la difformità edilizia strutturale «qualora non attenga a fatti procedurali»: si tratta di una clausola particolare che intende dire “difformità strutturale sostanziale”, cioè l’illecito o mancanza di conformità sotto la normativa settoriale antisismica/strutturale.

Provo a spiegare rovesciando i termini: se la difformità al Permesso di Costruire è sanabile strutturalmente (con deposito o autorizzazione sismica “tardiva” o in “sanatoria” dirsi voglia), allora non può scattare la qualifica di variazione essenziale.

Quando le violazioni degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/01 si riferiscano ad opere edilizie non vietate dallo strumento urbanistico, possono essere sanate strutturalmente (se conformi alle norme tecniche, ovviamente): in caso contrario si dovrebbero demolire sempre anche i manufatti che rispettano il profilo sostanziale della normativa antisismica, soltanto perché non è stato effettuato il deposito del progetto esecutivo, munito dei calcoli statici e dell’attestazione di conformità alla normativa antisismica.

Consigliata la lettura della sentenza Consiglio di Stato n. 5354/2020 con cui è confermato il principio per cui costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato «la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali»; nel fattispecie, il Comune non chiarisce infatti quale sia la difformità sostanziale riscontrata nel manufatto rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, lamentando solo l’assenza della prescritta autorizzazione. Ciò significa che la sola assenza dell’autorizzazione sismica non è sufficiente a configurare la variazione essenziale ex articolo 32: nel momento in cui l’opera abusiva risulti conforme (doppiamente) alla disciplina delle norme tecniche costruzioni, si perviene ad un illecito sismico di natura formale.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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